Ricorso Generico: la Cassazione Conferma la Condanna e Spiega l’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia per il delitto previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio per contestare la sua responsabilità penale.
Il Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
L’atto di impugnazione presentato alla Corte di Cassazione si è concentrato su una critica al giudizio di responsabilità formulato dalla Corte d’Appello. Tuttavia, dopo aver esaminato il motivo del ricorso, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto ‘del tutto generico’. Questo significa che l’atto mancava di specificità: non individuava in modo chiaro e preciso i punti della sentenza impugnata che si intendevano contestare né le ragioni giuridiche a sostegno della critica.
Un ricorso generico si limita a una contestazione vaga della decisione, senza fornire alla Corte gli elementi necessari per una valutazione nel merito. La legge processuale, invece, impone che chi impugna una sentenza debba articolare le proprie censure in maniera dettagliata, confrontandosi criticamente con le motivazioni del provvedimento contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte alla palese genericità del motivo addotto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, sanzionando un vizio dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è tanto sintetica quanto chiara: il ricorso è inammissibile ‘perché del tutto generico’. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente dissentire genericamente da una sentenza di condanna. È indispensabile che il ricorrente articoli critiche specifiche, pertinenti e argomentate, che mettano in luce eventuali vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione) presenti nella decisione impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso generico sono severe. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione richiede rigore e precisione tecnica nella formulazione dei motivi, essendo precluso a contestazioni superficiali o non adeguatamente argomentate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘del tutto generico’, ovvero non specificava in modo chiaro e dettagliato le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1186 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1186 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22390/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.