Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi, evidenziando come un ricorso generico sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, la cui impugnazione non ha superato il vaglio di legittimità proprio a causa della sua formulazione. Vediamo nel dettaglio perché la Suprema Corte ha preso questa decisione e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso: La Condanna per Bancarotta
Il procedimento trae origine da una condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ex amministratore di una società fallita, veniva ritenuto responsabile di aver sottratto beni dal patrimonio sociale e di aver tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo del tutto la contabilità per un intero esercizio sociale.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolato su tre motivi principali: la contestazione della bancarotta documentale, censure sulla bancarotta patrimoniale e la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Valutazione del Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Corte Suprema, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di fondo risiede nella natura stessa dei motivi proposti, giudicati generici, fattuali e non idonei a mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata.
Il Primo Motivo: La Bancarotta Documentale
Sul fronte della bancarotta documentale, la difesa lamentava un errore di valutazione della documentazione prodotta. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato perché tale documentazione fosse irrilevante o inattendibile, sottolineando peraltro la totale assenza delle scritture contabili per l’anno 2010. Il ricorrente, inoltre, non aveva nemmeno allegato al ricorso i documenti di cui lamentava il travisamento, rendendo impossibile per la Suprema Corte qualsiasi valutazione.
Il Secondo e Terzo Motivo: Censure Generiche e Attenuanti
Analogamente, il secondo motivo, relativo alla bancarotta patrimoniale, è stato liquidato come una serie di censure generiche e di fatto. Anche in questo caso, il ricorrente non ha saputo contrapporre argomenti di diritto alla solida motivazione della Corte territoriale. Infine, la richiesta di attenuanti generiche è stata considerata infondata, poiché la Corte d’Appello aveva legittimamente negato il beneficio sulla base della gravità delle condotte, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito o a criticare la valutazione dei fatti senza individuare un vizio di legittimità (come un’evidente illogicità della motivazione o una violazione di legge), è per sua natura inammissibile.
In questo caso, l’appellante ha fallito nel suo compito: non ha dimostrato dove e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento giuridico. Si è limitato a dissentire dall’esito, proponendo una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, mirato a colpire specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Non è sufficiente lamentarsi della decisione; è necessario argomentare in punto di diritto, dimostrando perché il ragionamento del giudice di merito sia viziato. La mancata specificità e il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traducono inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto “generico”. I motivi di ricorso non si confrontavano in modo specifico e compiuto con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a censure di fatto senza nemmeno allegare la documentazione su cui si basavano le lamentele.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non individua in modo chiaro e specifico l’errore di diritto commesso dal giudice precedente. Si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a criticare la valutazione dei fatti, senza spiegare perché la motivazione della sentenza sia illogica o contraria alla legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma definitiva della condanna decisa dalla Corte d’Appello, la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Rilevato che il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione di bancarotta documentale, deve ritenersi generico in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha confutato il valore probatorio della documentazione prodotta dall’imputato – e che non è stata allegata al ricorso che pure ne lamenta il travisamento o l’omessa considerazione – ed ha precisato come non sia stata rinvenuta alcuna contabilità relativa all’esercizio del 2010, nemmeno per il periodo in cui l’imputato era ancora in carica come amministratore della fallita.
Rilevato che con il secondo motivo, concernente la contestazione di bancarotta, vengono proposte mere censure in fatto e comunque generiche, perché il ricorrente nuovamente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni della ritenuta inattendibilità o irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa e di cui la stessa lamenta il travisamento, senza però allegarla al ricorso.
Rilevato che parimenti versate in fatto sono le censure proposte con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, statuizione legittimamente giustificata dalla Corte facendo riferimento alla ritenuta gravità delle condotte contestate all’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente