Ricorso generico in Cassazione: La Guida Definitiva ai Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando i requisiti inderogabili per presentare un’impugnazione efficace. La vicenda, che riguarda un ricorso generico in Cassazione avverso una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), si conclude con una declaratoria di inammissibilità, ribadendo un principio fondamentale: le critiche a una sentenza devono essere specifiche, argomentate e puntuali.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per truffa, decide di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato lamentava un presunto vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la sua responsabilità penale non fosse stata adeguatamente provata. Tuttavia, il suo ricorso si basava su affermazioni generali, senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico in Cassazione è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che indichino con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto che rendono errata la decisione impugnata.
Il ricorrente, secondo la Corte, si è limitato a “dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito”. In altre parole, non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziando le specifiche falle logiche o giuridiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2016), ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando “non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata”.
Il requisito della specificità non è un mero formalismo. Esso ha una duplice funzione:
1. Consentire al giudice di legittimità di comprendere immediatamente quali sono i punti della sentenza contestati e perché.
2. Garantire la serietà dell’impugnazione, evitando ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Nel caso specifico, l’imputato non ha offerto un confronto critico con la motivazione della Corte d’Appello, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto “coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta”. La mancanza di questo confronto rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze pratiche significative. Dichiarare un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, rendendo definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito per i difensori: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione. È indispensabile analizzare approfonditamente la sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che ne evidenzi specifici errori, siano essi vizi di motivazione o violazioni di legge. Un ricorso generico in Cassazione equivale, di fatto, a una resa processuale con l’aggravio di ulteriori costi per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ovvero quando non enuncia né argomenta in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, limitandosi a contestazioni vaghe e non pertinenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il proprio ricorso venga dichiarato generico?
Il ricorrente deve indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che fondano le sue censure. Deve creare un “nesso critico” con il percorso argomentativo della sentenza che intende impugnare, consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12888 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 15/10/1957
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Alfonso;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
Il Cons9UØe Estensó re
La Presidente