Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando i requisiti fondamentali per la validità di un’impugnazione. Il caso riguarda un ricorso generico in Cassazione presentato contro una condanna per furto aggravato, che la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio cardine: l’impugnazione non può essere una mera lamentela, ma deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale nel dicembre 2022, con cui un individuo veniva giudicato colpevole del reato di furto aggravato e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello nel giugno 2023. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con un unico motivo.
Il Ricorso Generico in Cassazione e la Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19430/2024, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente inammissibile. Il Collegio ha evidenziato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione solida, logica e giuridicamente corretta, sia riguardo al riconoscimento della responsabilità penale sia sulla congruità della pena inflitta.
Il problema principale risiedeva nella formulazione stessa del ricorso. La Corte lo ha definito “del tutto generico ed aspecifico”, sottolineando come il motivo presentato non fosse ammissibile in sede di legittimità. Questo tipo di ricorso generico in Cassazione viola i requisiti imposti dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La decisione si fonda su un principio cruciale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge (controllo di legittimità) e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Per questo, chi ricorre ha l’onere di:
1. Puntualizzare le ragioni di doglianza: indicare con precisione quali norme si ritengono violate o quali passaggi della motivazione sono illogici.
2. Confrontarsi con la sentenza impugnata: non basta ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma occorre spiegare perché le motivazioni della Corte d’Appello sono errate.
Un ricorso che non soddisfa questi requisiti è considerato aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per legge la condanna del ricorrente a pagare:
* Le spese processuali del giudizio di cassazione.
* Una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e aspecifico. Le argomentazioni dell’appellante non hanno affrontato la motivazione della sentenza della Corte d’Appello né hanno specificato le basi fattuali o legali del reclamo. Questa mancanza di specificità viola i requisiti dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, rendendo l’appello inadatto a una revisione sostanziale.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso alla Corte di Cassazione deve essere una critica precisa della sentenza del tribunale di grado inferiore, non una lamentela generica. I contendenti devono articolare chiaramente i presunti errori di diritto, poiché un ricorso generico in Cassazione sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con significative conseguenze finanziarie per l’appellante.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “del tutto generico ed aspecifico”. Non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così l’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, dal testo emerge che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché sollevava un motivo non deducibile in sede di legittimità, confermando che il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 13 dicembre 2022 con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024