Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma per essere efficace, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso generico, che si limita a criticare la sentenza impugnata senza argomentazioni specifiche, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, fornendo un’importante lezione sulla necessità di un confronto puntuale e critico con le motivazioni del giudice.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali: la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di colpevolezza e l’aumento di pena applicato per la continuazione del reato. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse aderito in modo acritico e apodittico alla ricostruzione della Procura.
L’Analisi del Ricorso Generico da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati del tutto generici e indeterminati, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici della sentenza impugnata che ne dimostrassero l’illogicità o la contraddittorietà, limitandosi a enunciazioni astratte. Un simile approccio non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
In particolare, il ricorso non si è confrontato con gli elementi probatori dettagliatamente esposti nella sentenza di secondo grado. Tra questi figuravano:
* Indizi gravi, precisi e concordanti: la Corte d’Appello aveva basato la condanna su una serie di prove indirette, come la pregressa commissione di altre rapine da parte dell’imputato con gli stessi complici.
* Dati di localizzazione: le risultanze del traffico telefonico del cellulare dell’imputato lo collocavano nell’area della rapina.
* Testimonianze e prove materiali: l’uso di un’automobile intestata alla moglie dell’imputato e la deposizione del direttore della filiale rapinata.
Anche la critica relativa all’aumento di pena per la continuazione è stata giudicata generica, poiché non contestava il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva tenuto conto del disvalore penale del fatto, del curriculum criminale dell’imputato e del pericolo arrecato.
Le motivazioni della decisione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a denunciare un generico vizio di motivazione. È necessario, invece, che l’appellante individui gli aspetti essenziali del processo la cui diversa conclusione avrebbe imposto una decisione differente. Il ricorso in esame, invece, si è limitato a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza argomentare in modo specifico contro la logicità della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La decisione riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della decisione impugnata. Pertanto, chi ricorre deve dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di grado inferiore ha sbagliato nel suo ragionamento giuridico e fattuale.
Conclusioni
L’ordinanza in commento costituisce un monito fondamentale per la pratica legale: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità di un ricorso. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e non evidenzia vizi specifici, non ha alcuna possibilità di successo. La conseguenza, come in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in ambito penale?
Un ricorso che manca dei requisiti di specificità prescritti dalla legge (Art. 581, c. 1, lett. c, c.p.p.), limitandosi ad asserzioni astratte e non indicando in modo puntuale e critico gli errori o le illogicità della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, non ha contestato specificamente gli indizi gravi, precisi e concordanti (come dati di localizzazione cellulare, precedenti penali e testimonianze) né la logica seguita dalla corte d’appello per determinare la pena.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che il merito della questione venga esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo un’apodittica adesione alla ricostruzione operata dalla Procura e contestando l’aumento operato per la condanna in continuazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (limitandosi ad asserzioni del tutto generiche e astratte) ed è al tempo stesso non consentito, poiché si limita a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, senza accennare ad alcun vizio deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (ovversua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo) (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che, quanto alla censura relativa all’adesione alla prospettazione della pubblica accusa, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagine 3 e 4, fa riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti, quali la pregressa commissione, da parte dell’imputato, di altre rapine con gli stessi coimputati, le risultanze della localizzazione dei dati del telefono cellulare dell’imputato e l’uso personale dell’automobile (peraltro intestata alla moglie dell’imputato) utilizzata per la rapina e la deposizione del direttore di banca della filiale rapinata, limitandosi anche in questa sede a proporre una censura del tutto aspecifica;
che, quanto alla censura relativa all’aumento di pena per la continuazione, essa non si confronta con la sentenza impugnata, che, alla pagina 5, fa esaurientemente riferimento al disvalore penale del fatto, al curriculum criminale dell’imputato e alla non trascurabile entità del pericolo potenzialmente arrecato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.