Ricorso generico in Cassazione: i motivi inammissibili
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una precisione tecnica e giuridica assoluta. Non è una sede dove si possono ridiscutere i fatti, ma un luogo dove si controlla la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie. Analizziamo il caso per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 334 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente sulla presunta scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dagli operanti nel corso del processo, cercando di minare la base probatoria che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico e le sue Conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili in sede di legittimità perché costituiti da semplici lamentele fattuali e, soprattutto, formulati in modo generico.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità:
Il Divieto di Riesame del Fatto
La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può chiedere una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Le critiche del ricorrente, definite “mere doglianze in punto di fatto”, riguardavano l’attendibilità dei testimoni, un’attività di valutazione che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Tentare di introdurre tali argomenti in Cassazione è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda la specificità dei motivi. È pacifico in giurisprudenza che, per denunciare un vizio di motivazione, non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione è “insufficiente” o “illogica”. Il ricorrente ha l’onere di indicare in modo preciso e dettagliato quali sono le specifiche ragioni, le contraddizioni o le lacune nel ragionamento del giudice che inficerebbero la validità della sentenza. Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a “eccepire in termini assertivi un vizio di motivazione”, senza argomentare in modo specifico. Un ricorso generico come questo non consente alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo e viene, pertanto, respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di puro diritto. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità non è solo la fine del percorso processuale e la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, focalizzati sui vizi di legittimità e non su una sterile riproposizione di argomenti fattuali già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile contestare la credibilità dei testimoni in un ricorso per Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le critiche relative alla valutazione dei fatti, come l’attendibilità delle dichiarazioni degli operanti, costituiscono “mere doglianze in punto di fatto” non consentite in sede di legittimità.
Cosa rende un motivo di ricorso “generico” e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a denunciare un vizio di motivazione in modo assertivo, senza indicare in modo specifico le ragioni, le contraddizioni o le illogicità che renderebbero invalido il provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell’imputato;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla asserita scarsa attendibilità delle dichiarazioni degli operanti. In particolare, il ricorrente è limitato a eccepire in termini assertivi un vizio di motivazione. E’ pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare in modo specifico le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024