Ricorso generico in Cassazione: Quando l’Appello Viene Respins
L’ordinanza n. 12552/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un’impugnazione. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, chiarendo perché un ricorso generico in Cassazione non ha alcuna possibilità di successo. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di tentata rapina aggravata. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Una critica all’accertamento della sua responsabilità, ritenuta carente e basata su una valutazione delle prove non condivisibile.
2. Una censura al trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa, in sostanza, mirava a una riconsiderazione complessiva del quadro probatorio e a una mitigazione della pena inflitta.
L’Analisi della Cassazione: Perché un Ricorso Generico in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma complementari, riconducibili al concetto di genericità e mancanza di specificità.
La Genericità del Motivo sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo è stato giudicato privo di “concreta specificità”. Secondo i giudici, il ricorrente non ha individuato specifici vizi logici o travisamenti delle prove nella sentenza impugnata, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
La Corte ha sottolineato la mancanza di correlazione tra le argomentazioni difensive e le complesse ragioni esposte nella decisione della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice precedente, demolendone i passaggi critici, e non può limitarsi a riproporre le proprie tesi. La mancanza di questo confronto rende il motivo astratto e, di conseguenza, un ricorso generico in Cassazione.
La Manifesta Infondatezza del Motivo sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato respinto. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza secondo cui spetta alla parte interessata l’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che potrebbero giustificare una riduzione di pena.
Nel caso di specie, la richiesta era stata formulata in modo generico. Di fronte a una simile richiesta, il giudice del merito può motivare il rigetto anche implicitamente, o facendo riferimento all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente argomentato la sua decisione sulla pena, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 581 del codice di procedura penale. Un ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche, non enunciano le ragioni di diritto che le giustificano e non si collegano con precisi riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Il ricorrente non può limitarsi a esprimere un dissenso generico, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata. Chiedere alla Cassazione una “rivalutazione delle fonti probatorie” o una “alternativa ricostruzione dei fatti” significa invadere un campo – quello del giudizio di merito – che è precluso alla Corte di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e focalizzato sulla violazione di legge o su vizi logici manifesti della motivazione. Un ricorso generico in Cassazione, che si limita a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o a richiedere benefici senza addurre elementi concreti, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non soddisfa i requisiti di specificità previsti dalla legge (art. 581 c.p.p.). Ciò accade se non individua con precisione i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche della critica, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione valutare.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Per ottenere le attenuanti generiche, l’imputato ha l’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo (ad esempio, relativi alla sua condotta post-reato, al contesto sociale, ecc.) che possano giustificare una riduzione della pena. Una richiesta generica, priva di tali elementi, può essere legittimamente respinta dal giudice.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è quello di assicurare la corretta applicazione della legge e di controllare la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove o a una ricostruzione dei fatti, a meno che non si denunci un palese travisamento di una prova specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurar rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del m estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazi di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 56, 628 cod. pen. con aggravanti, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedan pagg. 5,6,7 e segg.);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano dedu generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifica ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato osservato che l’ultimo motivo, con il quale si censura il trattament sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema del concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolid giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte inte non assolva all’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo fini dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da pa del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi posit ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigett della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su ana ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.