Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico disaccordo. È necessario articolare critiche precise e puntuali. In caso contrario, si rischia una declaratoria di inammissibilità per ricorso generico. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, confermando come la mancanza di specificità nei motivi di appello conduca inevitabilmente al rigetto, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Un’Aggressione Ripresa in Video
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due persone avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. I ricorrenti erano stati condannati per il reato di calunnia (capo B) e uno di essi anche per lesioni (capo 1). Secondo l’accusa, i due avevano falsamente denunciato di essere stati aggrediti da un terzo soggetto. Tuttavia, le prove raccolte, in particolare delle videoriprese, dimostravano l’esatto contrario: erano stati i ricorrenti a porre in essere una deliberata aggressione ai danni della presunta vittima.
Nonostante l’evidenza probatoria, i condannati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare l’affermazione di responsabilità.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso generico è stato respinto?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come ‘palesemente generici’. Per quanto riguarda l’accusa di calunnia, i giudici hanno evidenziato come i ricorrenti non si fossero minimamente confrontati con la sentenza impugnata, la quale aveva accertato la ‘manifesta falsità’ delle loro accuse proprio sulla base delle immagini video. L’appello si limitava a una censura vaga, senza smontare punto per punto la ricostruzione operata dai giudici di merito.
Allo stesso modo, la censura relativa al reato di lesioni, mossa da uno dei ricorrenti, è stata giudicata ‘genericamente proposta’. La Corte d’Appello aveva espresso una valutazione ‘inecepibile’ sul pieno concorso del ricorrente nell’aggressione, e il ricorso non era stato in grado di sollevare alcuna critica specifica e pertinente contro tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o che formula critiche astratte senza un confronto diretto con le ragioni della sentenza impugnata, non assolve alla sua funzione. La Corte ha ritenuto che gli appelli non contenessero alcuna argomentazione valida per mettere in discussione la logicità e la coerenza della decisione della Corte d’Appello. Di fronte a prove chiare come le videoriprese e a una valutazione ben motivata del giudice di merito, i ricorrenti avrebbero dovuto formulare critiche precise, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: l’appello deve essere un atto tecnicamente preciso e non una mera riproposizione di lamentele. Un ricorso vago e non specifico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è ‘generico’ quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe e non si confrontano in modo specifico con le ragioni e le prove su cui si fonda la decisione, come le videoriprese nel caso di specie.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
Sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte li ha ritenuti palesemente generici. I ricorrenti non hanno fornito argomenti specifici per contestare l’accertata falsità delle loro accuse (reato di calunnia) né per mettere in discussione la valutazione sul loro pieno coinvolgimento nell’aggressione (reato di lesioni).
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi, proposti per sovrapponibili motivi in relazione al reato di cui al capo B, sono palesemente generici nel censurare l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia e le sue ragioni ;non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla accertata manifesta falsità della accuse mosse dai ricorrenti al COGNOME in ragione della attribuibilità, sulla base delle videoriprese, ad entrambi i predetti di una deliberata aggressione ai danni del COGNOME;
Ritenuto che la seconda censura mossa dalla ricorrente NOME in relazione al reato di lesioni di cui al capo 1 è genericamente proposta rispetto alla ineccepibile valutazione espressa a riguardo dalla sentenza impugnata sul pieno concorso della ricorrente alla aggressione portata ai danni del COGNOME (v. pg. 6 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025