Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che non affronta puntualmente le motivazioni della sentenza impugnata, è quasi sempre destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica accurata e mirata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di primo grado. La Corte di Appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena, concesso le attenuanti generiche e escluso una delle aggravanti contestate. Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, contestando un unico punto: il suo riconoscimento quale autore del reato. La difesa sosteneva che il giudizio di coerenza e attendibilità basato sulla comparazione di immagini, che aveva portato alla condanna, fosse errato.
L’Analisi del Ricorso Generico da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo inequivocabilmente generico. Ma cosa significa esattamente? Secondo i giudici, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello. Non vi era, nel ricorso, alcun elemento di novità o una critica specifica e puntuale al ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per confermare la sua colpevolezza.
La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il punto cruciale della decisione risiede nella totale assenza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata. In pratica, la difesa ha ignorato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, limitandosi a ripetere una tesi già bocciata. Questo vizio, definito dalla legge come ‘mancanza di specificità’ dei motivi, è una causa diretta di inammissibilità, come previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Inoltre, la Corte ha definito il motivo come ‘estremamente vago ed apodittico’, ovvero affermato in modo dogmatico, senza un supporto argomentativo adeguato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si basano su un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. Deve, al contrario, contenere una critica mirata e specifica alla decisione che si contesta. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché il ragionamento della Corte d’Appello sul suo riconoscimento tramite immagini fosse fallace, illogico o contrario alla legge. Invece, si è limitato a esprimere il proprio dissenso, riproponendo le medesime doglianze. Questa impostazione rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte sottolinea che l’inammissibilità deriva direttamente dalla ‘carenza di correlazione’ tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La genericità e la vaghezza del motivo formulato hanno quindi impedito alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. Un ricorso generico è un atto inutile che comporta unicamente conseguenze negative per il ricorrente. L’esito è, infatti, la declaratoria di inammissibilità, che rende definitiva la condanna, e l’aggiunta di ulteriori oneri economici: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: l’arte della difesa in Cassazione risiede nella capacità di costruire argomentazioni specifiche, pertinenti e critiche rispetto alla sentenza impugnata, evitando sterili ripetizioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel grado di giudizio precedente, senza una specifica critica alle motivazioni della decisione impugnata. È inoltre definito tale se formulato in modo vago e apodittico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il motivo di ricorso basato sul riconoscimento dell’imputato è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte lo ha ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse contestazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza argomentare specificamente contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31352 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio, con la quale è stata rideterminata la pena nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla applicata recidiva e previa esclusione dell’aggravante ex art. 625, connma primo, n. 7, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di coerenza e attendibilità del suo riconoscimento quale autore dei fatti, attraverso la comparazione di immagini poste a fondamento della pronuncia di condanna, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desurne dalla carenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’innpugnazione; inoltre, si tratta di motivo formulato in modo estremamente vago ed apodittico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente