Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per i reati di bancarott fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsec generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustific ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME; che, in ogni la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha rispos censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fond che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analis approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutt risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazio globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando d aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattes le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente