Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione è un errore procedurale che porta a conseguenze inevitabili: l’inammissibilità dell’atto. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione deve essere specifica, dettagliata e non una mera ripetizione di doglianze già esposte. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, decide di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo difensore, propone ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sua colpevolezza.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte, venendo immediatamente bloccato per un vizio fondamentale nella sua formulazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha qualificato il motivo di ricorso come ‘intrinsecamente generico’. Questa definizione indica che l’atto era completamente privo di due elementi essenziali:
1. Puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: mancava una chiara e specifica indicazione delle norme di legge che si ritenevano violate dalla sentenza di appello.
2. Congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: non c’era un confronto critico e argomentato con le specifiche ragioni esposte dai giudici di secondo grado per confermare la condanna.
In sostanza, il ricorso si limitava a una critica vaga e non strutturata della decisione precedente, senza costruire un’argomentazione giuridica solida capace di mettere in discussione la legittimità della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dichiarare il ricorso generico inammissibile, la Cassazione ha colto l’occasione per richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il giudice del gravame (in questo caso, la Corte d’Appello) non è obbligato a rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che la sua motivazione, nel suo complesso, esponga in modo logico e coerente le ragioni della decisione.
Se la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni giuridiche della sentenza sono logicamente incompatibili con le tesi della difesa, queste ultime si considerano ‘implicitamente disattese’. Non è necessario un rigetto espresso punto per punto. La Corte Territoriale, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione ‘adeguata, coerente e priva di vizi logici’, assorbendo e superando le censure mosse dall’imputato.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente sono duplici e significative. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie, specifiche e giuridicamente fondate. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone, confermando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti di impugnazione conformi ai rigorosi standard richiesti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto intrinsecamente generico, ovvero privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice d’appello deve rispondere a ogni singolo punto sollevato dalla difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice d’appello compia un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti. È sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, potendo così disattendere implicitamente le tesi difensive incompatibili con la sua decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 25/12/1969
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per i reati di bancarott fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è intrinsec generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustific ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato; che, in ogni la Corte territoriale, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha rispos censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fond che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analis approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutt risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazio globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando d aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattes le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente