Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Viene Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche, puntuali e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e offrendo chiarimenti essenziali sui requisiti di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un imputato condannato in appello per i reati di ricettazione e truffa aggravata. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sua responsabilità penale, pur riducendo la pena dopo aver escluso un’aggravante. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando sia la dichiarazione di responsabilità sia la quantificazione della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’impugnazione e l’ha dichiarata inammissibile. Il motivo centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso: è stato giudicato un ricorso generico per indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto mancava dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, poiché non indicava in modo chiaro e specifico gli elementi di fatto e di diritto che sostenevano la censura.
In sostanza, a fronte di una sentenza d’appello ampiamente motivata e logicamente coerente, l’appellante si è limitato a formulare critiche vaghe, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i presunti errori e per esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico
La Corte ha spiegato in dettaglio perché le doglianze dell’imputato non potevano essere accolte. In primo luogo, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse esplicitato con cura le ragioni della condanna, dedicando diverse pagine della sentenza (dalla 7 alla 9) a una disamina approfondita delle prove. I giudici di merito avevano ritenuto pienamente integrate le fattispecie di reato contestate, sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
Analogamente, per quanto riguarda la pena, la Corte territoriale aveva giustificato la sua decisione di discostarsi lievemente dal minimo edittale. A pagina 11 della sentenza impugnata, si dava conto del valore economico del bene ricettato, della complessità della condotta dell’imputato e dei suoi precedenti penali. La valutazione era stata considerata logica e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorrente, invece di confrontarsi punto per punto con queste argomentazioni, ha proposto un ricorso generico che non era in grado di scardinare la struttura logico-giuridica della decisione impugnata. Questo, secondo la Cassazione, equivale a non presentare un motivo di ricorso valido.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame offre una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile articolare un’argomentazione tecnica che attacchi specificamente i passaggi della motivazione ritenuti errati. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse difese senza un confronto critico con la sentenza d’appello, è destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: la sentenza diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa decisione, quindi, riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del merito, e sottolinea l’onere per la difesa di redigere atti di impugnazione specifici, chiari e pertinenti.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è considerato generico quando manca di specificità e non individua chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Non è sufficiente una critica vaga, ma è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Perché la Corte ha ritenuto corrette le motivazioni della sentenza d’appello?
La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era ‘diffusamente argomentata e logicamente corretta’. I giudici di merito avevano fornito una disamina specifica e approfondita delle prove per la condanna (pagine 7-9) e avevano giustificato in modo logico la quantificazione della pena, considerando il valore del bene, la condotta e i precedenti dell’imputato (pagina 11).
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di ricettazione e truffa aggravata e ha ridotto il trattamento sanzionatorio, previa esclusione dell’aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità del prevenuto e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata diffusamente argomentata e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrate, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, entrambe le fattispecie contestate all’imputato);
che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla doglianza relativa alla quantificazione della pena, atteso che, diversamente da quanto genericamente dedotto, a pagina 11 della sentenza impugnata i giudici d’appello hanno dato conto che il lieve discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base trova ragione nel valore economico del bene ricettato, nella complessiva condotta dell’imputato e nei precedenti a suo carico, con valutazione incensurabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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