Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DATTOLI NOME COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l correttezza della motivazione in punto di responsabilità, con particolare rigu alla prova dell’elemento oggettivo dei reati di furto e truffa, oltre ad esser dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’ Rv. 253214; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230), le doglianz difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione);
ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in sede di legi in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discreziona attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda p 6 della motivazione);
che, in relazione alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è sta adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editta che, quanto al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudic del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezz
pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.