Ricorso Generico nel Traffico di Stupefacenti: La Decisione della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più significativi nel processo penale. Con la recente ordinanza in esame, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso generico presentato da un soggetto condannato per concorso in traffico di stupefacenti, la cui analisi ci permette di approfondire i confini tra la critica ammissibile a una sentenza e la mera riproposizione di questioni di fatto.
I Fatti di Causa: Il Ruolo di Supporto Logistico
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per aver fornito un contributo essenziale a una consolidata attività di traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il suo ruolo non era quello di spacciatore diretto, bensì di facilitatore logistico. Egli, infatti, operava per conto del principale responsabile dell’organizzazione criminale, occupandosi del reperimento e della gestione di appartamenti destinati a fungere da base operativa per le attività illecite. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sua responsabilità, ritenendo provato il suo apporto concorsuale stabile e consapevole alla condotta criminosa.
I Motivi del Ricorso: Una Contestazione Vaga
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Contestazione della responsabilità: Il primo motivo criticava genericamente l’affermazione della sua colpevolezza, tentando di rimettere in discussione l’esistenza di una stabile relazione criminosa. La difesa sosteneva che le prove non fossero sufficienti a dimostrare il suo pieno coinvolgimento.
2. Mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve: Con il secondo motivo, si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, sostenendo che il suo contributo fosse marginale e quindi meritevole di una pena più mite.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come privi della specificità richiesta dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: Il Principio di Specificità e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e nette. I giudici hanno evidenziato come il primo motivo fosse meramente fattuale e generico. La difesa non ha sollevato vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a contestare la valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l’apporto concorsuale dell’imputato, consistito nel fornire supporto logistico essenziale, era stato adeguatamente provato e qualificato giuridicamente.
Anche il secondo motivo è stato rigettato per la sua assoluta genericità. La richiesta di riconoscimento dell’ipotesi lieve è stata considerata infondata a fronte del ‘importante apporto concorsuale alla durevole e grave attività illecita’, come già evidenziato nella sentenza di secondo grado. Un contributo stabile e protratto nel tempo a un’attività criminale strutturata non può, secondo la Corte, essere considerato di lieve entità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, l’ordinanza stabilisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito. Deve, al contrario, individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso generico è destinato all’inammissibilità.
L’esito per il ricorrente è stato duplice: la conferma della condanna e l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e sanzionatoria per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. La difesa non ha individuato specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza d’appello, ma si è limitata a contestare la valutazione dei fatti, un’attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Qual era il ruolo specifico dell’imputato nell’attività illecita?
L’imputato forniva un supporto logistico all’organizzazione criminale, occupandosi di reperire e gestire appartamenti che venivano utilizzati come base per il traffico di stupefacenti. Il suo contributo è stato definito come un ‘apporto concorsuale’ a una stabile relazione criminosa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla comprovata stabile relazione criminosa del ricorrente con il principale responsabile del traffico di stupefacenti per il quale operava direttamente e pe interposta persona – tra l’altro – nel reperimento e gestione di appartamenti all’uopo destinati tra i quali quello oggetto dell’imputazione, così designandosi, senza incorrere in vizi logici giuridici, l’apporto concorsuale alla condotta di illecita ascritta;
Ritenuto che il secondo motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve è del tutto genericamente proposto rispetto al riconosciuto all’importante apporto concorsuale alla durevole grave attività illecita (v. pg. 11 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025