Ricorso Generico: Requisiti e Conseguenze secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando duramente la presentazione di un ricorso generico. La decisione sottolinea come l’impugnazione debba contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza contestata, a pena di inammissibilità e condanna alle spese. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che i giudici di legittimità siano chiamati a valutare motivi vaghi o irrilevanti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’insussistenza del reato. La sua linea difensiva si basava principalmente su un unico presupposto: l’assenza di lesioni fisiche a carico degli agenti, che a suo dire avrebbe dovuto escludere la presenza di una condotta violenta penalmente rilevante.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero viziati da genericità e non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché il ricorso generico è stato respinto
L’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte è cruciale per comprendere i criteri di redazione di un ricorso efficace. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi.
L’assenza di confronto con la sentenza impugnata
Il primo e fondamentale motivo di rigetto risiede nella natura stessa del ricorso generico. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse completamente privo di un confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello. Un ricorso efficace non può limitarsi a riproporre le proprie tesi, ma deve attaccare specificamente la logica e le conclusioni giuridiche del provvedimento che intende contestare. In questo caso, mancava totalmente tale dialettica processuale.
L’irrilevanza dell’assenza di lesioni
I giudici hanno definito ‘eccentrico’ l’argomento difensivo basato sull’assenza di lesioni. La Corte ha implicitamente ribadito un principio consolidato: la ‘violenza’ richiesta per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non coincide necessariamente con la causazione di lesioni fisiche. Può manifestarsi anche attraverso atti di spinta, minacce o altri comportamenti idonei a ostacolare l’operato del pubblico ufficiale, a prescindere dalle loro conseguenze fisiche. Focalizzare l’intera difesa su un elemento non decisivo ha reso il motivo di ricorso irrilevante.
Il richiamo alla giurisprudenza consolidata
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando questi non contengono una chiara prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica. Questo richiamo rafforza la decisione, inserendola in un solco giurisprudenziale ben definito che sanziona la superficialità e la mancanza di specificità negli atti di impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi dettagliati, pertinenti e specifici. La presentazione di un ricorso generico non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’assistito. La decisione ribadisce che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che richiede la deduzione di vizi precisi e argomentati. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile analizzare a fondo la sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che ne smonti, punto per punto, il percorso logico-giuridico.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero privo di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e basato su argomenti ritenuti ‘eccentrici’ e non pertinenti.
L’assenza di lesioni fisiche esclude il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, secondo l’ordinanza, l’argomento dell’assenza di lesioni fisiche è stato considerato irrilevante. Ciò implica che la condotta violenta richiesta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) può sussistere anche senza che vengano provocate lesioni.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/12/1986
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge in ordine alla ritenu responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., è generico in quanto privo di con con la motivazione della Corte di appello, risultando, invero i eccentrico là dove si nega la sussistenza di una condotta violenta sul presupposto della assenza di lesioni; che, infatti, ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono l prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 1685 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025