Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità per la Recidiva
Nel panorama della procedura penale, la specificità dei motivi di ricorso è un requisito fondamentale. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte in appello, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, analizzando un caso in cui si contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di impugnazione verteva sulla contestazione della sussistenza di una particolare forma di recidiva: quella reiterata, specifica e infraquinquennale. In sostanza, la difesa sosteneva che non fosse corretto applicare l’aumento di pena previsto per chi, già condannato per reati simili, ne commette un altro entro cinque anni dalla condanna precedente.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, le argomentazioni presentate nel ricorso non erano nuove. Si trattava di una semplice e letterale ripetizione (“pedissequa reiterazione”) dei motivi che erano già stati presentati e puntualmente respinti dai giudici della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Generico e Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riproporre le medesime valutazioni di fatto. Il ricorrente deve, invece, individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, riconducibili alle categorie previste dal codice di procedura penale (art. 606 c.p.p.).
Poiché il ricorso si è limitato a riproporre vecchie argomentazioni senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione d’appello, è stato considerato privo della specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e si articola su due punti principali.
In primo luogo, si sottolinea la genericità del motivo di ricorso. Quando un’impugnazione si risolve nella mera riproposizione di argomenti già disattesi dal giudice precedente, senza addurre nuovi elementi di diritto o di fatto, essa perde la sua funzione critica e diventa un esercizio sterile, incapace di attivare un proficuo controllo di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha esaminato la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola adeguata e priva di vizi logici o giuridici. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo esauriente perché l’aggravante della recidiva fosse applicabile nel caso di specie. Avevano infatti evidenziato l'”interconnessione” tra il reato in giudizio e le precedenti condanne, sia per la natura dei fatti che per la vicinanza temporale. Questa valutazione, essendo ben argomentata, non era censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per impugnarla con successo. È indispensabile articolare critiche precise, pertinenti e, soprattutto, nuove rispetto a quelle già valutate. La presentazione di un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia rafforza quindi il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto, ponendo un argine a ricorsi meramente dilatori o ripetitivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere in modo letterale le stesse argomentazioni e motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza presentare nuove critiche specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Come ha motivato la Corte d’Appello l’applicazione dell’aggravante della recidiva in questo caso?
La Corte d’Appello ha giustificato l’applicazione dell’aggravante della recidiva facendo riferimento all’interconnessione esistente tra il reato per cui si procedeva e le condanne precedenti, sia per la natura dei reati sia per il limitato arco temporale in cui sono stati commessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la ribadita sussistenza d recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, è generico perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito;
che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui spiega adeguatamente p. 5 – l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., facendo rifer all’interconnessione sussistente, sia per la natura che per il tempo di commissione, tra il f di reato per cui si procede e le precedenti condanne, non presenta alcun vizio riconducibile al nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consiglier esten / sore COGNOME
Il Presidente