Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di specificità negli atti di impugnazione. L’analisi del caso in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di articolare motivi di ricorso precisi e puntuali, evitando contestazioni astratte o ripetitive.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il punto focale del dissenso era il riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della circostanza aggravante della recidiva. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte, contestando la valutazione operata nel precedente grado di giudizio.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale. Sia l’appello originario sia il successivo ricorso per cassazione sono stati qualificati come affetti da genericità. In particolare, per quanto riguarda la contestazione sulla recidiva, il ricorrente non ha fornito alcuna “specifica indicazione degli elementi pretermessi dal giudice di merito”.
In altre parole, la difesa si è limitata a contestare l’applicazione dell’aggravante senza però indicare quali fatti o circostanze concrete (ad esempio, il tempo trascorso dall’ultimo reato, il comportamento tenuto, la natura dei precedenti) il giudice avrebbe dovuto considerare per giungere a una diversa conclusione. Un ricorso generico di questo tipo non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Implicazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
La conseguenza di un ricorso generico è netta: l’inammissibilità. Questo significa che la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni sollevate. La sentenza impugnata diventa definitiva e il procedimento si conclude. Oltre a ciò, la declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro, rappresentando un ulteriore onere economico per l’imputato.
Le motivazioni della Corte Suprema
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Un’impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte o esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, individuare con precisione il punto della motivazione che si ritiene errato o illogico e spiegare perché, sulla base di elementi specifici e non considerati, il giudice avrebbe dovuto decidere diversamente. La mancata specificazione degli “elementi pretermessi” ha reso l’impugnazione un guscio vuoto, incapace di attivare una reale revisione da parte del giudice superiore.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza funge da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende contestare e l’articolazione di motivi dettagliati, specifici e pertinenti. Affidarsi a formule generiche o a contestazioni astratte non solo è inefficace, ma risulta anche controproducente, portando a una condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nel sistema delle impugnazioni.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando è privo della specifica indicazione degli elementi che il giudice di merito avrebbe trascurato o valutato erroneamente. Non è sufficiente una semplice contestazione, ma è necessario un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di presentare un ricorso generico alla Corte di Cassazione?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla non applicazione della recidiva è stato respinto in questo caso?
È stato respinto perché l’appellante non ha specificato quali elementi concreti, trascurati dal giudice precedente, avrebbero potuto giustificare la non applicazione della circostanza aggravante. La critica era astratta e non si confrontava specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
considerato che in relazione al riconoscimento della recidiva, tanto il ricorso per cassazione, quanto l’atto di appello, risultano generici, perché privi della specifica indicazione degli elementi pretermessi dal giudice di merito, idonei a giustificare la non applicazione della circostanza aggravante contestata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024