Ricorso generico: la Cassazione conferma la misura cautelare basata su GPS e intercettazioni
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 39144 del 2024, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla valutazione delle prove in fase cautelare. La Corte ha stabilito che un ricorso generico, che non si confronta puntualmente con l’analisi probatoria del giudice precedente, è destinato all’inammissibilità. Questo principio è cruciale nei casi complessi di criminalità organizzata, dove il quadro indiziario è spesso composto da elementi diversi, come dati GPS e intercettazioni.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un’ampia indagine su un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, operante in una città del sud Italia e con mire espansionistiche in un mercato vicino. A seguito delle indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, tra cui il ricorrente.
Il Tribunale del riesame, pur annullando un singolo capo d’imputazione, confermava il titolo cautelare per le accuse più gravi, ovvero la partecipazione a un’associazione criminale (art. 74 d.P.R. 309/90) e plurime violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). La decisione si fondava su un’articolata ricostruzione che collegava i movimenti dell’indagato, tracciati tramite un GPS installato sulla sua autovettura, con il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate tra altri membri del gruppo criminale.
La Tesi Difensiva e il Ricorso Generico in Cassazione
La difesa dell’indagato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, non era stata dimostrata la sua responsabilità, ad eccezione di un singolo episodio, e anche in quel caso le prove erano insufficienti. Sostanzialmente, la difesa proponeva una lettura frammentata e parcellizzata degli elementi d’accusa, slegando i movimenti dell’auto dalle conversazioni che avvenivano tra gli altri sodali.
La Suprema Corte ha tuttavia qualificato questa impostazione come un ricorso generico. L’atto di impugnazione, infatti, non si confrontava con il cuore della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale aveva invece valorizzato proprio la corrispondenza logica e temporale tra gli spostamenti del ricorrente e le discussioni degli altri membri del gruppo relative all’organizzazione delle attività di spaccio. In altre parole, la difesa si è limitata a offrire una visione alternativa senza demolire la coerenza della ricostruzione accusatoria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato che l’ordinanza del Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito l’intera indagine, evidenziando come i movimenti dell’indagato a bordo della sua berlina fossero perfettamente allineati con le conversazioni intercettate.
Due punti chiave emergono dalla motivazione:
1. Valore della prova combinata: La Corte ha ribadito che la gravità indiziaria non deve emergere da ogni singolo atto, ma dalla lettura complessiva e coordinata di tutti gli elementi a disposizione. La correlazione tra i dati di un GPS e il contenuto di intercettazioni (anche se tra terzi che discutono dell’indagato) costituisce un solido fondamento per una misura cautelare.
2. Irrilevanza della ricostruzione parcellizzata: Un ricorso che si limita a isolare i singoli indizi per sminuirne la portata, senza affrontare la visione d’insieme che li lega, è inefficace. La difesa non può ignorare la logica complessiva del quadro accusatorio confermato dai giudici di merito.
Infine, la Corte ha specificato che è irrilevante il fatto che le singole attività di osservazione non fossero state verbalizzate in atti separati a disposizione della difesa, essendo state trasfuse direttamente nella comunicazione della notizia di reato, documento che il G.i.p. aveva debitamente considerato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale della procedura penale: chi impugna un provvedimento ha l’onere di formulare critiche specifiche, pertinenti e argomentate, in grado di incrinare la struttura logica della decisione contestata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le proprie tesi o a fornire una lettura alternativa dei fatti senza un confronto diretto con le motivazioni del giudice, non supera il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a costruire atti di impugnazione solidi e puntuali, capaci di dialogare criticamente con le decisioni giudiziarie, specialmente in contesti probatori complessi e basati su indizi convergenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni e la logica della decisione impugnata, ma si limita a una critica vaga o a una ricostruzione parcellizzata dei fatti, senza demolire il quadro d’insieme delineato dal giudice precedente.
È possibile basare una misura cautelare su conversazioni tra terzi e dati GPS?
Sì, la Corte ha confermato che la correlazione tra i movimenti di un indagato, tracciati tramite GPS, e le conversazioni intercettate tra altri membri di un’associazione criminale che discutono delle sue azioni costituisce un solido quadro di gravità indiziaria idoneo a giustificare una misura cautelare.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a causa della sua colpa nel presentare un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Altamura il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 11/09/2023 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 17 agosto 2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari, ha annullato limitatamente al capo 22), relativo a una violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha confermato il titolo cautelare per gli altri capi d’incolpazione, consistenti nella violazione dell’art. 74 e in plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Ricorre l’indagato per vizio di motivazione sul reato associativo e sui reati fine. Sostiene che non era stata dimostrata la sua responsabilità per le condotte illecite ad eccezione del capo 26) al quale soltanto potevano essere riferiti i servizi di o.c.p. svolti in un arco temporale (25 giugno – 3 settembre 2020) antecedente ai reati di cui ai restanti capi, tutti successivi al settembre 2020. Aggiunge che anche per il capo 26) il servizio di o.c.p. aveva consentito di vedere soltanto che un soggetto di sesso maschile stava alla guida dell’auto Mercedes Classe B nera e non la cessione di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché è generico e non si confronta con l’ordinanza impugnata che fonda il quadro di gravità indiziaria sulla corrispondenza dei movimenti dell’indagato con le conversazioni intercettate tra gli altri sodali come diffusamente spiegato a pag. 55 e seguenti dell’ordinanza impugnata.
In particolare, i Giudici hanno ricostruito nel dettaglio tutta la complessa indagine svolta dagli inquirenti e volta a colpire l’associazione dedita al narcotraffico e operante ad Altamura proprio nel momento in cui stava per espandere i suoi interessi conquistando una posizione di predominio nel mercato di Matera, scelta che avrebbe scatenato la guerra tra clan e che aveva già visto il decesso del boss COGNOME in Altamura, e hanno ripercorso i movimenti del COGNOME a bordo della Mercedes che era seguita con un gps, correlando i suoi spostamenti con le conversazioni intercettate e relative all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE attività di cessione di stupefacenti, analizzando separatamente ciascun capo d’incolpazione provvisoria.
Il ricorso si basa quindi su una ricostruzione parcellizzata dei fatti. Non rileva la circostanza che le singole attività non siano state verbalizzate in atti disposizione della difesa ma siano state trasfuse direttamente nella comunicazione della notizia di reato perché è questa che è stata tenuta presente dal G.i.p. nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non rileva nemmeno la circostanza che le conversazioni a riscontro siano avvenute tra terzi, atteso che questi facevano parte del medesimo sodalizio e discutevano dei comportamenti del NOME.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 5 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente