Ricorso Generico sulla Prescrizione: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, sottolineando come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, anche quando le questioni sollevate potrebbero, in astratto, avere un fondamento. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, il cui tentativo di far valere la prescrizione si è scontrato con la barriera della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Salerno. L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Prescrizione e Recidiva
L’unico argomento sollevato dalla difesa si concentrava sulla presunta falsa applicazione della legge penale in materia di prescrizione. Secondo il ricorrente, poiché i giudici di merito avevano escluso l’aggravante della recidiva, i reati contestati avrebbero dovuto essere considerati estinti per il decorso del tempo. La tesi difensiva poggiava sull’idea che, venuta meno la recidiva, i termini di prescrizione sarebbero stati più brevi e quindi già maturati al momento della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione. In primo luogo, i giudici hanno qualificato il motivo di appello come un ricorso generico, ovvero vago e indeterminato. In secondo luogo, hanno comunque analizzato, seppur brevemente, il merito della questione, concludendo che la prescrizione non sarebbe maturata in ogni caso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile per indeterminatezza, in quanto non rispettava i requisiti di specificità imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Un ricorso, per essere valido, non può limitarsi a enunciare un principio di diritto in modo astratto, ma deve calarlo nella realtà processuale, indicando con precisione gli errori della sentenza impugnata.
Oltre a questo vizio formale, la Corte ha aggiunto una considerazione sostanziale decisiva. Anche ignorando l’aggravante della recidiva, il calcolo della prescrizione non avrebbe dato ragione al ricorrente. Durante il giudizio di primo grado, infatti, vi era stato un periodo di sospensione della prescrizione. Questo intervallo temporale ha di fatto allungato il termine necessario per l’estinzione dei reati. Di conseguenza, alla data della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata. Questa argomentazione ha reso palese come il ricorso, oltre che generico, fosse anche infondato nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e specificità. Presentare un ricorso generico equivale a una condanna quasi certa di inammissibilità, che impedisce alla Corte di esaminare il cuore delle questioni legali. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di un’analisi completa di tutti gli istituti che incidono sulla prescrizione, come la sospensione, che possono alterare significativamente il calcolo dei termini. Per il condannato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando è vago e indeterminato, non rispettando i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ovvero quando non indica chiaramente e precisamente gli errori che si attribuiscono alla decisione impugnata.
La sospensione del processo influisce sulla prescrizione del reato?
Sì, la sospensione del processo determina anche la sospensione del decorso della prescrizione. Come specificato nell’ordinanza, il periodo di sospensione intercorso durante il giudizio di primo grado ha allungato il termine necessario per l’estinzione del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, la condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la falsa applicazione della legge penale, asserendo che, in virtù dell’esclusione della recidiva, i reati contestati sarebbero da ritenersi prescritti i appello è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, in ogni caso, anche non tenendo conto della recidiva, in virtù del periodo di sospensione della prescrizione intercorso durante il giudizio di primo grado, quest’ultima sarebbe comunque maturata dopo la conclusione del giudizio di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024.