Ricorso Generico: Quando l’Appello sulla Pena Diventa Inammissibile
L’impugnazione di una sentenza penale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 35453/2025, offre un chiaro esempio di come un ricorso generico possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e concreti, specialmente quando si contesta la quantificazione della pena.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catania per il delitto di resistenza. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava la determinazione della pena. Egli sosteneva che i giudici di merito avessero applicato una sanzione lievemente superiore al minimo edittale senza fornire una motivazione adeguata, violando così i principi che regolano la commisurazione della pena.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e non meramente assertivi. Secondo i giudici, il ricorso generico presentato dall’imputato non raggiungeva la soglia minima di concretezza richiesta dalla legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il ricorso era “generico e aspecifico” perché si limitava a lamentare la mancata applicazione del minimo della pena senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato la sua decisione di infliggere una pena leggermente superiore al minimo proprio in ragione della “gravità della condotta” tenuta dall’imputato. Il ricorrente, invece di contestare nel dettaglio questa valutazione offrendo elementi concreti a sostegno della sua tesi, si era limitato a una critica astratta e generica. Questo tipo di approccio non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare il merito dei fatti ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: per contestare efficacemente una sentenza, non è sufficiente esprimere un dissenso generico. È indispensabile articolare critiche precise, puntuali e supportate da elementi concreti che mettano in luce le eventuali contraddizioni o i vizi logico-giuridici della decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, il ricorso rischia di essere un’iniziativa vana e costosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché fondato su un unico motivo ritenuto generico e aspecifico. Il ricorrente ha contestato la mancata applicazione della pena minima senza fornire alcun elemento concreto a supporto della sua tesi.
Qual era l’argomento del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse applicato una sanzione superiore al minimo edittale senza una motivazione adeguata, limitandosi a contestare la quantificazione della pena.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35453 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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57NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e aspecifico, qu la contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale senza addurre alcun elemento concreto, a fronte di una sentenza che ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo motivandola proprio per la gravità della condotta;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025