Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Macerata il 10/05/1972
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20/06/2024, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 14.05.2024, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416- 61 bis – 112 cod.pen., nonchè 81 cpv 110 cod.pen.- 8 d.lgs 74/2000 (partecipazione quale associato ad associazione a delinquere dedita a reati fiscali e frodi carosello finalizzata a garantire l’approvvigionamento di bevande analcoliche ed alcoliche ad imprese nazionali mediante la sistematica evasione dell’IVA mediante sistematica fittizia cessione di merce mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con conseguimento di un illecito profitto per un ammontare complessivo di euro 17.902.819,67).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod.proc.pen.
Argomenta che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta contestata al ricorrente, alla luce di un quadro indiziario basato su un unico whatsapp, di carattere neutro ed interpretabile in senso favorevole all’imputato, scambiato con il coimputato COGNOME NOME; non vi era, infatti, alcuna traccia nelle ulteriori captazioni che il COGNOME avesse interagito con coloro i quali sarebbero stati partecipati del presunto sodalizio; la condotta, inoltre, si era esaurita in data 8.9.2021 e da quel momento non vi era stato alcun contatto tra il ricorrente ed il COGNOME; non era, infine, emerso che il ricorrente avesse compravenduto una identica partita di beverage e la motivazione dell’ordinanza impugnata era, dunque, basata su argomentazioni illogiche e carenti.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 292 e 274 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva collegato il pericolo di reiterazione del reato ad un rischio di recidiva “meramente astratto”, senza indicare elementi idonei a far ritenere concreto detto pericolo; non si era tenuto conto dello stato di incensuratezza dell’indagato e del significativo lasso temporale decorso dalla commissione dei fatti contestati, che incideva sulla valutazione di attualità del pericolo di recidiva, nonché della circostanza che l’attività imprenditoriale, nell’ambito della quale si sarebbe realizzato l’illecito, era ormai cessata.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il P depositato memoria ex art. 611 cod.pro.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha deposit memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen con motivi nuovi, nella quale ha ribadito i motivi di ricorso e replicato alla memoria del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, anche come illustrato nella memoria difensiva depositata, è inammissibile perchè generico.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al r contestato, rimarcando che le complessive risultanze probatorie evidenziavano plurimi elementi fattuali comprovanti che il COGNOME, amministratore della omonima società, era uno dei fornitori della merce di cui il coindagato COGNOME promotore e organizzatore dell’associazione criminosa, si serviva per meccanismo fraudolento finalizzato ad omettere il versamento dell’IVA (pp 26,27, 28,29,30 e 31 dell’ordinanza impugnata).
La piattaforma indiziaria valutata dal Tribunale non è costituita dal so messaggio Whatsapp menzionato in ricorso ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate (intercorse, alcune tra COGNOME ed i coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME ed altra con la coindagata COGNOME NOME soggetti tutti indicati come partecipi dell’associazione), nonché dalle cart ritrovate nel computer di NOME, dagli accertamenti operati dall Guardia di Finanza, e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio d coindagato COGNOME NicolaCOGNOME
Il complesso quadro indiziario è stato specificamente valutato dal Tribunale, mentre il ricorrente non si confronta con l’articolato impianto argomentativo dell ordinanza impugnata, limitandosi ad allegare il carattere neutro del contenuto de messaggio Whatsapp scambiato tra il ricorrente ed il coimputato COGNOME NOME e la mancata partecipazione del COGNOME alle conversazioni intercettate.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomenta avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste
fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2 n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Il secondo motivo di ricorso, anche come illustrato nella memoria difensiva depositata, è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di recidivanza, rimarcand le modalità della condotta e la personalità del prevenuto, elementi dimostrativi una personalità incline al crimine (volume imponente degli affari condotti da COGNOME, professionalità dimostrata nel collaborare, per anni, ad un sistem articolato di frodi attraverso documentazione fittizia).
Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione relativa al quadro cautelare.
Del pari congrua è la valutazione relativa all’attualità delle esigenze cautel eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazion della condotta delittuosa, il contesto in cui il reato si era realizzato ed prodotto effetti, la perdurante operatività delle società cartiere RAGIONE_SOCIALE, i rapporti con soggetti inseriti nella compagine societaria dell RAGIONE_SOCIALE, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attua il pericolo di recidivanza.
Va ricordato che il requisito della attualità non può certo essere equipara all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestat potenzialità criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicati recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei r che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Invero, l’attualità deve ess intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e no
congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo della inidoneità di misure meno gravose a contenere il pericolo di nuove iniziative criminose, in considerazione del fatto che la misura in atti è, invece, idonea ad evitare comunicazioni con terzi e la possibilità di locomozione e, quindi, a scongiurare contatti con i coindagati ed eventuali aziende terze.
Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici nonchè in linea con i suesposti principi di diritto.
L’incensuratezza, inoltre, invocata dal ricorrente quale elemento favorevole che non sarebbe stato considerato ai fini del giudizio di persistenza delle esigenze cautelari, non assume rilievo dirimente.
Si è, a tal proposito, affermato che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell’indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez.5, n.42784 del 23/05/2016, Rv.267956).
Da tanto discende l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.
3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. al pagamento delle spese
Così deciso il 10/12/2024