Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Trapani il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Trapani il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Conegliano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Volpago del Montello il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello competente;
lette le memorie dei difensori degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, insieme a NOME COGNOME (la cui posizione è stata separata nel corso del
processo), erano stati chiamati a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché, in concorso tra loro – il COGNOME, quale liquidatore della fallita, il COGNOME, quale liquidatore di fatto della stessa società, il COGNOME, quale soggetto che provvedeva ad aprire e a gestire un conto corrente presso la Banca Sella intestato alla società e ad eseguirvi alcune operazioni, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali soggetti che, in base alle direttive del COGNOME, eseguivano materialmente sul conto della fallita una serie di bonifici bancari mediante utilizzo dei codici di home banking ed effettuavano prelievi in contanti -avrebbero distratto dalla società la somma di oltre 105.000,00 euro senza alcuna giustificazione (capo a della rubrica).
Era stata inoltre tratta a giudizio l’AVV_NOTAIO per i delitti di cui agli articoli 648 e 648bis cod. pen., perché, per procurare a sé e al COGNOME un profitto, aveva ricevuto dallo stesso in accredito sul proprio conto corrente la somma di oltre 33.000,00 euro, proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) dell’imputazione e, successivamente, trasferito una parte di tale denaro sui conti bancari intestati al COGNOME, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Il Tribunale di Trapani ha assolto gli imputati.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha premesso di non aver potuto considerare tra gli elementi di prova le risultanze delle intercettazioni, per inutilizzabilità delle stesse, come già ritenuto dall’ordinanza allegata al verbale d’udienza del l’ 11 ottobre 2023, svolte in un altro procedimento (ossia in quello incardinato al numero 8734/2014 della Procura di Treviso a carico, tra gli altri, dello stesso NOME COGNOME). A tale conclusione il Tribunale è pervenuto facendo leva sui principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia c.d. Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), ritenendo, in particolare, che non vi fosse alcuna connessione sostanziale tra i reati dei due procedimenti rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., di qui idonea a ‘ paralizzare ‘ la disposizione di cui all’art. 270 del medesimo codice, laddove sancisce di divieto di utilizzazione dei risultati in intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono stati autorizzati, venendo in rilievo una mera connessione di carattere investigativo.
La decisione impugnata ha dunque evidenziato che, non potendo considerare le risultanze delle intercettazioni derivanti dall’altro procedimento, la piattaforma probatoria era costituita dalle sole dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento, in forza delle quali la responsabilità penale degli imputati non poteva essere affermata poiché, pur emergendo alcuni dubbi rispetto alla ricostruzione alternativa prospettata dal COGNOME e dagli altri imputati
(in virtù della quale i bonifici in loro favore tr aevano fondamento nell’attività professionale svolta per conto della società anche ai fini del concordato preventivo), nondimeno gli organi fallimentari non avevano svolto alcun accertamento sulla sussistenza di ragioni giustificatrici di detti bonifici ovvero sulla eventuale retrodatazione delle delibere sociali attributive dei compensi.
Ha proposto ricorso immediato per cassazione nei confronti di tale pronuncia assolutoria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale contesta la decisione assunta dal Tribunale (prima nell’ordinanza del 11 ottobre del 2023 e, quindi, confermata nella pronuncia in oggetto di ricorso) di ‘ stralciare ‘ dal compendio probatorio le risultanze ritraibili dalle intercettazioni svolte nel procedimento n. 8734 del 2014 presso il Tribunale di Treviso sul telefono dell’imputato principale COGNOME e su altre utenze intestate allo studio dello stesso.
A riguardo il ricorrente premette che le indagini della Guardia di Finanza di Treviso avevano tratto le mosse dalle dichiarazioni rese da tale NOME COGNOME, pensionato che risultava amministratore di 63 società, delle quali 13 già fallite, che aveva riferito di svolgere l’attività di prestanome su incarico del Ragionier COGNOME. Dalle risultanze delle attività di indagine erano dunque emersi anche i fatti di cui all’odierno giudizio . Rispetto a tali fatti il COGNOME era stato inizialmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita in danno della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e, a seguito del fallimento della stessa, le relative condotte erano state riqualificate e contestate nel presente procedimento come condotte distrattive.
Ciò posto, il Pubblico Ministero ricorrente ritiene che la pronuncia impugnata, nell’accogliere l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta dalla difesa ravvisando solo un collegamento investigativo, ha errato, perché si tratta di intercettazioni avvinte da un legame sostanziale ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen. , con le imputazioni per bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate nel corso del presente procedimento. Evidenzia, al ri guardo, che dall’attività di intercettazione telefonica era emerso che il COGNOME, replicando il collaudato meccanismo di depauperamento delle residue attività di società ormai decotte e avviate al fallimento, attraverso un nuovo prestanome, individuato nella persona di NOME COGNOME, nominato liquidatore, aveva drenato, negli ultimi mesi dell’anno 2015 , le residue risorse finanziarie della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, incassando bonifici bancari dai conti della società e giustificando le distrazioni patrimoniali attraverso l’emissione di fatture per apparente attività professionale. P eraltro, nell’indagine ‘madre’ nell’ambito della quale erano state ef fettuate le intercettazioni, lo stesso
imputato COGNOME era stato rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore di fatto, attraverso un analogo meccanismo realizzato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Di qui soggiunge che il Tribunale di Trapani non ha considerato che la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen., ha chiarito che, al fine di stabilire se il diverso reato sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato ‘accertato’ mediante le captazioni e non alla mera prospettazione astratta, ovvero alla possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono state autorizzate.
Applicando tale criterio ermeneutico sussisterebbe, secondo il ricorrente, un’evidente connessione di carattere sostanziale tra i procedimenti perché le motivazio ni della richiesta di intercettazione nel procedimento ‘madre’ rispetto alla posizione del COGNOME avevano ipotizzato già allora un analogo schema distrattivo attraverso l’uso di un prestanome volto al depauperame nto definitivo di società prossime al fallimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile, in quanto il Pubblico Ministero non chiarisce per quali ragioni, rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria impugnata, l’utilizzo delle intercettazioni relative all’altro procedimento avrebbe consentito di pervenire a una decisione di affermazione della responsabilità penale degli imputati.
Il ricorso si limita, invero, pur in modo diffuso, a ripercorrere le vicende che hanno dato luogo all’apertura dei due procedimenti , e a riferire, invece in modo generico, in ordine alle circostanze emerse dalle captazioni dichiarate inutilizzabili che avrebbero potuto suffragare la prospettazione accusatoria, senza confrontarle con le complessive emergenze istruttorie vagliate dal Tribunale.
Occorre allora considerare che Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Dal predetto principio si desume -a contrario -che, qualora ci si dolga con ricorso per cassazione, dell’erroneità della declaratoria di inutilizzabilità di uno o
più atti processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di prova che sarebbero stati ritraibili dall’atto o dagli atti dichiarati inutilizzabili e la loro concreta rilevanza decisiva, per ottenere una differente decisione, rispetto al compendio probatorio valutato dalla decisione impugnata.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 29/10/2025 Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME