Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e dettagliate, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, offrendo una chiara lezione sui requisiti essenziali che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Milano per il reato di evasione. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’atto di ricorso si rivelava problematico non per il merito della questione, ma per la sua formulazione. La difesa, infatti, si era limitata a richiamare le proprie tesi senza articolarle in specifiche censure contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: un appello non può essere una mera riproposizione delle proprie argomentazioni, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente per la sua genericità. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’atto fosse completamente privo di qualsiasi riferimento specifico al contenuto della sentenza della Corte di Appello.
In particolare, i giudici hanno rilevato che:
1. Mancanza di Delineazione: Il ricorso richiamava la tesi difensiva senza delinearla in modo chiaro e senza confrontarla con le argomentazioni della sentenza impugnata.
2. Assenza di Riferimenti: L’atto non conteneva alcun riferimento, né giuridico né fattuale, ai passaggi specifici della motivazione della Corte d’Appello che si intendevano criticare.
3. Critica Infondata alla Motivazione: La censura mossa alla motivazione della sentenza, definita apodittica o per relationem, è stata respinta. La Cassazione ha infatti constatato che la Corte d’Appello aveva esaminato puntualmente il fatto (l’evasione, peraltro ammessa dallo stesso ricorrente) con una logica lineare, coerente e basata su un’esauriente disamina dei dati processuali.
In sostanza, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione; è necessario dimostrare dove e perché la motivazione sarebbe illogica o carente, confrontandosi direttamente con essa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un lavoro di analisi certosina della sentenza impugnata. È indispensabile individuare i punti deboli della motivazione e costruire su di essi censure precise, dettagliate e supportate da riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di essere accolto, ma espone il cliente a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione della Suprema Corte serve quindi da monito: la forma e la sostanza di un atto di impugnazione sono inscindibili per garantire l’accesso alla giustizia e la tutela effettiva dei diritti.
Cosa rende un ricorso per Cassazione ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non contiene critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, ma si limita a richiamare le tesi difensive senza confrontarle con le argomentazioni del giudice e senza indicare i passaggi specifici del provvedimento che si contestano.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto debole la motivazione della sentenza di appello?
No, al contrario. La Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte di Appello era lineare, coerente e basata su un’analisi esauriente degli atti, specialmente considerando che il fatto contestato (l’evasione) era stato ammesso dallo stesso ricorrente. La critica alla motivazione è stata quindi ritenuta infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1071 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 15/06/1991
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto richiama la tesi difens senza delinearla ed è privo di qualsiasi riferimento al contenuto della sentenza, sia in ter giuridici che di fatto, con censura della motivazione in quanto apodittica o per relationem sebbene la stessa esamini puntualmente, a pag. 1, l’evasione, peraltro ammessa, della ricorrente, sia connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei d processuali;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.