Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Sanzione
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un’impugnazione a causa della sua palese genericità e condannando l’imputato al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria. Questo caso offre un’importante lezione sull’importanza della specificità e della pertinenza nei motivi di ricorso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, relativo a false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in merito alla determinazione della pena.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo “patentemente generico”. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate erano meramente assertive e non si correlavano in modo specifico e critico alla sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante non ha individuato precisi errori logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo vago.
La Corte ha sottolineato che un’impugnazione, per essere valida, deve contenere una critica mirata e puntuale delle ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario dimostrare dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: La Corte ha ravvisato una “colpa” nell’aver proposto un’impugnazione “evidentemente inammissibile”. Questa negligenza ha giustificato l’ulteriore condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza. Un ricorso generico che non si confronta specificamente con la decisione impugnata elude questa funzione e si traduce in un inutile dispendio di risorse giudiziarie. La sanzione pecuniaria, in questo contesto, non è solo una punizione per il ricorrente, ma anche un deterrente contro la presentazione di appelli pretestuosi o redatti in modo negligente. La colpa del ricorrente emerge proprio dalla palese mancanza dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per un’impugnazione efficace.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro a imputati e difensori: la fase dell’impugnazione richiede rigore e precisione. I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico, dettagliato e pertinente, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. La decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, sanzionando gli abusi dello strumento processuale che ne ostacolano il corretto funzionamento.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso generico viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni per un ricorso palesemente inammissibile?
Sì. Se la Corte rileva che l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, può condannarlo al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in tremila euro.
Perché i motivi del ricorso sono stati giudicati generici in questo caso?
I motivi sono stati ritenuti generici perché le argomentazioni presentate erano puramente assertive e non si collegavano in modo specifico e critico alle ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello che si stava impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3182 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/07/1996
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia il vizio di motivazi posta alla base dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, segnatamente in ordine al dif dei presupposti per disporre ex art. 129 cod. proc. pen., e alla determinazione della pena – è patentemente generico poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
il ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.