Il Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22745/2024, offre uno spunto fondamentale sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile un appello a causa della sua natura di ricorso generico, ribadendo un principio cardine della procedura penale. Questo caso evidenzia come la mancanza di critiche puntuali e argomentate alla sentenza impugnata renda l’impugnazione inefficace e controproducente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Avverso tale decisione, la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
L’appellante, tuttavia, non articolava una critica strutturata e specifica contro la motivazione della Corte territoriale, limitandosi a sollevare contestazioni vaghe e non circostanziate.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge richiesti per un valido ricorso in sede di legittimità.
I giudici hanno qualificato le argomentazioni dell’appellante come “mere doglianze del tutto generiche”, ovvero lamentele superficiali che non entravano nel merito del ragionamento giuridico seguito dalla Corte d’Appello per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. In pratica, il ricorso non spiegava perché la motivazione della sentenza precedente fosse errata, ma si limitava a esprimere un dissenso generico.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e didascalica. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica. Deve, al contrario, consistere in una critica specifica, puntuale e argomentata della sentenza che si intende impugnare. L’appellante ha l’onere di individuare con precisione il vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice precedente e di dimostrare come tale vizio abbia influito sulla decisione finale.
Nel caso di specie, la difesa non ha adempiuto a questo onere. Non è stata mossa alcuna critica specifica al passaggio motivazionale della sentenza d’appello (citato a pagina 4 della stessa) che giustificava la non applicazione della causa di non punibilità. Questa omissione ha reso il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa ribadisce che la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e mirata della decisione che si contesta. Non è sufficiente essere in disaccordo; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici pertinenti, dove e perché il giudice ha sbagliato.
In secondo luogo, un ricorso generico non è solo inutile ai fini del riesame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un rimedio serio che non può essere attivato con superficialità o con atti meramente dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti mere doglianze del tutto generiche. La parte ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso respinto?
L’argomento principale del ricorso verteva sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che era stata esclusa nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per la parte ricorrente?
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 168 – R.G. n. 1589/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza articolare alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17105/ -2024.