Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cetraro il 04/05/1978
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del Tribunale di Sorveglianza
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 10 aprile 2024, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara, in data 11 ottobre 2023 ha rigettato il reclamo avverso la sanzione dell’ammonizione irrogata il 25 giugno 2019 nei confronti di NOME COGNOME per inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione in relazione ai fatti commessi il giorno 16 giugno 2019.
Vicenda per quanto di interesse ai fini del ricorso: COGNOME ha commesso due violazioni, una il 14 e una il 16 giugno 2019 (scambio o oggetti con detenuti in altri gruppi di socialità) per cui, in data 25 giungo 2019, ha ricevuto la convocazione avanti la commissione di disciplina, poi, lo stesso 25 giugno, modificata in convocazione davanti al direttore che, contestualmente, sentito il detenuto, ha, considerata tardiva la contestazione quanto alla violazione del 14 giugno, irrogato la sanzione della disciplinare in relazione a quanto accaduto il 16 giugno.
Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 d.P.R. 230 del 2000 evidenziando che quanto indicato nel provvedimento impugnato in ordine alla questione dedotta sarebbe errata. A fronte del dato testuale contenuto nella norma, infatti, non si potrebbe ritenere che la nullità del provvedimento per la mancata convocazione del detenuto davanti al direttore sia sanata dal fatto che la sanzione è stata irrogata contestualmente e dopo avere sentito le giustificazioni del detenuto che ha sottoscritto il verbale senza eccepire alcunché e senza richiedere alcun termine a difesa. Ciò in quanto in tale modo il diritto di difesa del detenuto, espressamente regolato dalla norma che prevede una scansione tra la contestazione e la convocazione, sarebbe stato violato, anche in questo considerando che dal tenore della comunicazione risultava che l’originaria intenzione del direttore era di procedere davanti alla commissione di disciplina.
In data 25 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio in relazione all’art. 81 d.P.R. 230 del 2000.
La doglianza è dedotta in termini aspecifici.
A prescindere dalla sussistenza o meno della rilevata violazione del procedimento disciplinare -peraltro coerentemente ritenuta sanata dai giudici della sorveglianza in conformità con quanto stabilito da Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 – 01- infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente che il proprio diritto di difesa sarebbe stato violato.
Ciò omettendo, a fronte della violazione disciplinare pacificamente accertata, di evidenziare in questa sede le ragioni che avrebbe potuto esporre a propria difesa e che, pure essendo sentito dal direttore, non ha avuto la possibilità articolare.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024