Ricorso Generico: La Cassazione e i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di inammissibilità, vanificando la possibilità di un riesame nel merito. Il caso riguarda una condanna per commercio di prodotti contraffatti, ma il fulcro della decisione della Suprema Corte non è il reato in sé, quanto la struttura del ricorso presentato. Analizziamo come un ricorso generico e ripetitivo possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, basando l’impugnazione su due distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha presentato due censure principali, entrambe respinte dalla Corte Suprema per ragioni procedurali.
Il Primo Motivo: la Ripetitività delle Censure
Il primo motivo lamentava un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo alla responsabilità penale. La Corte ha rapidamente liquidato questa doglianza, evidenziando come essa fosse meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice d’appello. Il ricorso, su questo punto, non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi.
Il Secondo Motivo e il Concetto di Ricorso Generico
Il secondo motivo si concentrava sulla mancata motivazione in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio insanabile: la genericità. Secondo i giudici, il motivo era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, poiché non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura. Un ricorso generico non permette al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione precedente e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Per attivare questo controllo, è indispensabile che il ricorso articoli critiche specifiche, pertinenti e non ripetitive.
L’ordinanza ribadisce che un’impugnazione deve instaurare un vero e proprio dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente riproporre le medesime difese, né formulare lamentele vaghe. È necessario individuare il presunto errore del giudice precedente e argomentare in modo puntuale perché quella decisione sarebbe sbagliata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia è un monito fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. Un ricorso generico o una pedissequa ripetizione di motivi già disattesi non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un’ulteriore condanna economica. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: la forma e la sostanza di un ricorso sono inscindibili per garantire l’accesso alla giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto in parte ripetitivo di argomenti già respinti in appello e in parte generico. Mancava di una critica specifica alla sentenza impugnata e non forniva gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare le censure, violando i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Cosa si intende per ricorso generico in base a questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI 11 13/12/1986
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al giudizio di penale responsabilità dell’imputato formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pp. 1 e 2 della motivazione).
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamentano l’omessa motivazione in ordine alla richiesta assolutoria per particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025