Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche e mirate, rischia di essere dichiarato inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della sentenza. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha confermato una condanna per detenzione di stupefacenti proprio a causa della genericità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: Detenzione di Sostanze e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di illecita detenzione di circa 11,5 grammi di cocaina e per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di condanna, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa del ricorrente chiedeva una riqualificazione del fatto in un’ipotesi meno grave, ma le sue argomentazioni sono state considerate dai giudici di legittimità del tutto generiche e, di conseguenza, inefficaci.
Analisi della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le censure proposte non si confrontassero in modo adeguato con le solide motivazioni fornite dai giudici di merito. Richiamando un consolidato principio di diritto, la Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente una mera riproposizione di tesi già respinte o una contestazione vaga della ricostruzione dei fatti.
La Valutazione del Contesto Criminale
I giudici di merito avevano ampiamente giustificato il rigetto della richiesta di derubricazione. La decisione si basava sul comportamento dell’imputato, il quale aveva agito con totale noncuranza di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine. In particolare, la condotta si era svolta presso la finestra della sua abitazione, situata in una nota piazza di spaccio. Questo elemento, secondo i giudici, era sufficiente a inquadrare l’episodio in un contesto criminale più ampio, escludendo la possibilità di qualificarlo come un fatto di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni difensive fossero del tutto generiche perché non offrivano elementi concreti per contrastare la ricostruzione dei giudici di appello. La difesa non ha saputo indicare ragioni specifiche per le quali la condotta dovesse essere considerata meno grave, limitandosi a una contestazione astratta. Anche la censura relativa agli accertamenti tecnici sulla sostanza sequestrata è stata giudicata non specifica, poiché non sono stati forniti elementi per dubitare della corrispondenza tra il campione analizzato e quello sequestrato.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Non Specifico
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di formulare ricorsi dettagliati e pertinenti. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. In questo caso, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio legale rigoroso e tecnicamente ineccepibile in ogni fase del procedimento penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Le censure sollevate non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza di condanna della Corte d’Appello, limitandosi a contestazioni vaghe.
Quale comportamento dell’imputato ha impedito la derubricazione del reato?
Il comportamento dell’imputato, che agiva dalla finestra della propria abitazione situata in una nota piazza di spaccio, è stato considerato indicativo di una totale noncuranza verso possibili controlli delle forze dell’ordine. Ciò ha giustificato l’inquadramento della condotta in un più ampio contesto criminale, escludendo la possibilità di una qualificazione meno grave.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto in abbreviato per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 11, 56 di cocaina) e di cui all’art. 337, cod. pen. (in Caste di Cisterna, il 15/10/2022);
ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto qualificazione giuridica del fatto, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici di merito (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono apPlicarsi anche al ricorSo per cassazione), àvendo costoro ampiaMente giustificato il difetto dei presupposti per addivenire alla sollecitata derubricazione avuto riguardo al comportamento dell’imputato, considerato del tutto incurante di possibili controlli delle forze dell’ordine (avendo egli agito dalla finestra della propr abitazione insistente in una nota piazza di spaccio), sì da giustificare l’inquadramento della condotta in quel più ampio contesto criminale;
che, con riferimento alla contestazione, essa risulta coerente con l’esito degli accertamenti tecnici, dei quali aveva già dato conto il primo giudice alla pag. 4 della sentenza appellata, senza che la parte ricorrente abbia indicato elementi per ritenere che il campione esaminato fosse diverso rispetto a quello sequestrato, ciò che rende il motivo anche non specifico;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024