Ricorso Generico e Attenuanti: La Cassazione Chiarisce i Requisiti
Nel processo penale, la precisione e la specificità degli atti di impugnazione sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: non basta lamentare un vizio di motivazione, occorre anche spiegare perché la decisione impugnata sia errata. L’ordinanza in esame si sofferma sul tema del ricorso generico, chiarendo perché un appello privo di argomentazioni concrete in merito alla concessione delle attenuanti generiche sia destinato all’inammissibilità.
Il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale riguarda due soggetti, condannati in primo grado per reati di notevole gravità, tra cui tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegittima di armi e danneggiamento. In sede di appello, a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della Cassazione, la Corte territoriale aveva escluso l’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.
Nonostante questa parziale riforma favorevole, gli imputati proponevano un ulteriore ricorso per cassazione. Il motivo centrale della loro doglianza era l’assenza di motivazione, da parte della Corte d’Appello, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Generico e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, definendoli come un classico esempio di ricorso generico. Sebbene i giudici di legittimità riconoscano che la Corte d’Appello nel giudizio di rinvio avesse l’onere di pronunciarsi anche sulla richiesta delle attenuanti (poiché il punto era stato ritenuto ‘assorbito’ ma non precluso dalla precedente sentenza di Cassazione), sottolineano come l’onere degli imputati fosse quello di formulare un’impugnazione specifica.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso presentato si limitava a denunciare una carenza motivazionale in modo astratto. Gli appellanti non hanno argomentato in alcun modo le ragioni per cui avrebbero meritato il beneficio delle attenuanti. In sostanza, hanno detto alla Corte ‘non hai motivato’, senza però aggiungere ‘e avresti dovuto farlo per queste precise ragioni’. Un ricorso così formulato non consente alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza della richiesta, poiché non sono forniti gli elementi di fatto e di diritto su cui basare un’eventuale censura alla sentenza impugnata. La genericità dell’atto lo rende processualmente inefficace, portando a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica: la redazione di un atto di impugnazione richiede non solo l’individuazione di un vizio della sentenza, ma anche e soprattutto l’articolazione di argomenti specifici a sostegno della propria tesi. Denunciare un’omissione senza fornire il contenuto che si assume omesso equivale a un’affermazione sterile. Per ottenere una revisione favorevole, è indispensabile fornire al giudice dell’impugnazione tutti gli elementi necessari per comprendere perché la decisione precedente sia sbagliata e come dovrebbe essere corretta. Il principio di specificità dei motivi di ricorso è un pilastro del sistema processuale, volto a garantire l’efficienza e la serietà del giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Gli imputati si sono limitati a denunciare la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti, senza però specificare le ragioni concrete per le quali avrebbero avuto diritto a tale beneficio.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che non articola motivi specifici di critica alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, l’atto non spiegava perché gli imputati fossero meritevoli delle attenuanti, ma si limitava a lamentare l’assenza di una spiegazione da parte del giudice d’appello.
Quale conseguenza ha comportato la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Inoltre, ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. 21297-2024 – COGNOME – Ud. 25.09.2024 –
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in sede di rinvio, escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la decisione di prime cure con cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso nonché dei reati di detenzione illegittima di armi, di accensioni ed esplosioni pericolose e di danneggiamento;
Preso atto della memoria presentata dal difensore degli imputati, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.
Considerato che il motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati – con cui si denunzia l’assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. – è generico. Ed invero, se è innegabile che la Corte di appello del rinvio avesse l’onere di delibare anche sul motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche (in quanto la Corte di cassazione l’aveva ritenuto assorbito ma non precluso), è altrettanto innegabile che il ricorso oggi sub iudice si limita a denunziare la mancanza di motivazione, senza chiarire le ragioni per le quali gli imputati fossero meritevoli del beneficio.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024.