Ricorso Generico: Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice d’appello; è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e argomentate. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che si limita a ripetere vecchie difese o a formulare lamentele vaghe, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché questo accade.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi:
1. Errata motivazione: Contestava la correttezza del ragionamento seguito dai giudici per affermare la sua responsabilità penale.
2. Mancata riqualificazione del reato: Chiedeva che il fatto fosse ricondotto al meno grave delitto di furto, anziché a quello di ricettazione.
3. Mancata concessione delle attenuanti: Lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche atipiche.
Nonostante le argomentazioni, la Suprema Corte ha respinto in toto il ricorso, ritenendolo inammissibile in ogni sua parte.
L’Analisi della Corte e la Problematica del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione non ha nemmeno analizzato nel merito le questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati, giudicati privi della specificità richiesta dalla legge.
Primo Motivo: La Semplice Reiterazione delle Argomentazioni
La Corte ha osservato che il primo motivo era una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse identiche tesi. Un ricorso in Cassazione deve assolvere alla funzione di criticare la decisione impugnata, non di ignorarla riproponendo vecchie difese. Per questo, il motivo è stato considerato non specifico, ma solo apparente.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Riqualificazione del Reato
Anche il secondo motivo, relativo alla riqualificazione del reato da ricettazione a furto, è stato giudicato generico. La Corte ha evidenziato come anche in questo caso la difesa avesse riproposto le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza aggiungere elementi di critica specifici contro la motivazione della sentenza d’appello.
Terzo Motivo: L’Indeterminatezza sulle Attenuanti
Infine, la richiesta di applicazione delle attenuanti è stata considerata generica per indeterminatezza. Il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si fondava la sua censura, impedendo di fatto al giudice di individuare i rilievi mossi alla decisione e di esercitare il proprio controllo. Il ricorso mancava dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: la specificità dei motivi. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non può essere un atto slegato da essa. La mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle argomentate nella decisione impugnata determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, l’inammissibilità dell’impugnazione. La funzione del ricorso non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di sottoporre al controllo della Corte di Cassazione specifici vizi di legittimità della sentenza. Un ricorso generico fallisce in questo scopo primario e, pertanto, non può essere accolto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il ricorso per Cassazione è un atto tecnico che richiede il massimo rigore. Evitare la formulazione di un ricorso generico è essenziale. Ogni motivo deve essere costruito come una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici in cui il giudice precedente sarebbe incorso. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la formulazione di doglianze vaghe non solo è inutile, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del proprio assistito.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso di specie, i motivi sono stati ritenuti una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti in appello o formulati in modo vago, configurando così un ricorso generico.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ o ‘non specifico’ in un ricorso?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, indeterminata o non si confronta direttamente con la motivazione della decisione. Un motivo è generico quando non permette al giudice di comprendere quale sia l’errore specifico contestato, come nel caso in cui si limiti a riproporre le stesse difese del grado precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36245 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto ricettazione, è indeducíbile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla corte di merito alle pagg. 4-5, dovendosi gli stessi considerare non specif ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di ricettazione ascritto all’imputato in quello di fu generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 5 dell sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanz di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti atipiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pe quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitar il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
dente