Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22726 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il 07/04/1992
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità – è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente che l’imputato non è stato ripres nell’atto dell’impossessamento della somma di denaro, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come l’imputato è stato colto da un sistema di videosorveglianza mentre si introduceva nell’autovettura della persona offesa;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – oltre ad essere generico è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – è generico e del tutto inconfer posto che la Corte territoriale motiva facendo riferimento alla non esiguità del danno;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte l peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 13 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678), come accaduto nel caso di specie.
Ls)s
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
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