Ricorso Generico: Guida Pratica per Evitare l’Inammissibilità in Cassazione
Nel processo penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per essere efficace, un ricorso deve essere formulato con precisione e specificità. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola critiche puntuali contro la sentenza di grado inferiore, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere un esame nel merito della vicenda, confermando una condanna per furto.
I Fatti del Caso: un Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto. La Corte di Appello di L’Aquila aveva confermato la sua responsabilità penale, basandosi anche sulle immagini di un sistema di videosorveglianza che lo riprendevano mentre si introduceva nell’autovettura della persona offesa.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, articolando tre principali motivi di doglianza:
- La genericità della motivazione della sentenza d’appello sulla sua responsabilità.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
- La non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte e il concetto di ricorso generico
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla medesima conclusione per tutti: la genericità. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Critica alla Motivazione sulla Responsabilità
Il ricorrente si era limitato ad affermare, in modo assertivo, di non essere stato ripreso nell’atto di impossessarsi del denaro. La Cassazione ha ritenuto questo motivo un ricorso generico perché non si confrontava con l’argomentazione centrale della Corte d’Appello, la quale aveva chiaramente indicato come le prove (la videosorveglianza) lo collocassero inequivocabilmente sulla scena del crimine, nell’atto di introdursi nel veicolo. Un ricorso efficace avrebbe dovuto contestare specificamente la logicità di tale conclusione, non semplicemente negare un fatto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento a specifici indici di natura personale e fattuale. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi per la sua scelta.
La Mancata Applicazione della ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Infine, la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata respinta come generica e inconferente. La Corte territoriale aveva escluso tale beneficio in ragione della ‘non esiguità del danno’. La Cassazione ha ricordato che, sebbene la valutazione sulla tenuità del fatto sia complessa e debba considerare tutti i parametri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, entità del danno, colpevolezza), è sufficiente che manchi anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma per escluderne l’applicazione. La motivazione della Corte d’Appello, incentrata sul danno, era quindi stata ritenuta adeguata e non specificamente contestata dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione rigorosa dei principi che governano il giudizio di legittimità. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una generica lamentela sulla decisione. Deve, invece, incarnare un dialogo critico con la motivazione della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficerebbero. La Corte ha sottolineato che, in assenza di questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di esercitare il proprio sindacato. L’ordinanza riafferma che il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nel valutare elementi come le attenuanti o la tenuità del fatto, e la sua motivazione, se logicamente coerente e non palesemente errata, non è censurabile in sede di legittimità, specialmente a fronte di un ricorso generico.
Le Conclusioni
Questa pronuncia costituisce un monito fondamentale per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende contestare. È imperativo evitare affermazioni generiche e concentrarsi su critiche specifiche, supportate da riferimenti precisi agli atti processuali e alla giurisprudenza. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità che cristallizza la decisione precedente, precludendo ogni ulteriore possibilità di difesa nel merito. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ovvero quando non indica in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore?
No. Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, il giudice che nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche può limitarsi a fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
L’assenza di un solo requisito è sufficiente per escludere la ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì. L’ordinanza chiarisce che per escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è sufficiente una motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, come ad esempio la non esiguità del danno, ritenuto elemento decisivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità – è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorrente si limita ad affermare assertivamente che l’imputato non è stato ripres nell’atto dell’impossessamento della somma di denaro, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia come l’imputato è stato colto da un sistema di videosorveglianza mentre si introduceva nell’autovettura della persona offesa;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – oltre ad essere generico è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – è generico e del tutto inconfer posto che la Corte territoriale motiva facendo riferimento alla non esiguità del danno;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte l peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 13 bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), come accaduto nel caso di specie.
Ls)s
- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
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