Ricorso Generico: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono redatti gli atti processuali. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione formulata in modo vago e indeterminato, rischia di essere archiviato prima ancora di essere esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale, sottolineando l’importanza di rispettare i requisiti formali per non vedere vanificati i propri sforzi difensivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva confermato una condanna per il delitto di tentata rapina. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto un unico motivo di ricorso, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della validità formale dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che l’atto presentato era, appunto, un ricorso generico e, come tale, non poteva essere accolto per la valutazione di merito. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare l’impugnazione come un ricorso generico. La Corte ha richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, una norma che stabilisce i requisiti essenziali dell’atto di impugnazione. Secondo tale disposizione, il ricorrente ha l’onere di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso era formulato in termini vaghi e indeterminati. Pur denunciando una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello, l’atto non indicava quali fossero gli elementi specifici della motivazione ritenuta illogica o contraddittoria. In altre parole, il ricorrente si era limitato a una critica generale senza fornire alla Corte gli strumenti per comprendere su quali punti precisi si concentrasse la censura.
Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato, ovvero il controllo di legittimità sulla decisione impugnata. Se i motivi non sono specifici, la Corte non può individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, non può valutarne la fondatezza. La motivazione della sentenza impugnata, ritenuta dalla Cassazione ‘logicamente corretta’, non è stata scalfita da critiche puntuali e circostanziate, rendendo l’appello un mero esercizio formale privo di sostanza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. È un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia, consentendo al giudice di concentrarsi sui punti controversi della decisione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di appello o di ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza da impugnare e l’individuazione precisa dei vizi logici o giuridici che la inficiano. Evitare la formulazione di un ricorso generico è essenziale non solo per superare il vaglio di ammissibilità, ma per avere una reale possibilità di successo nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. Mancava dei requisiti specifici prescritti dalla legge, in particolare non indicava gli elementi concreti a sostegno della critica contro la sentenza impugnata.
Quale norma specifica non è stata rispettata?
La norma violata è l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone all’appellante di enunciare in modo specifico i motivi e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/07/1987
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.