Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti fondamentali. Un ricorso generico in Cassazione, che si limita a ripetere doglianze già esaminate, è destinato all’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza di un approccio critico e dettagliato nell’atto di appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per un reato previsto dalla legislazione sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza alla Suprema Corte.
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
2. La mancata esclusione della recidiva, ovvero la circostanza aggravante legata a precedenti condanne.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che la pena fosse sproporzionata e che la sua storia criminale non dovesse incidere così pesantemente sulla nuova condanna.
La Valutazione del Ricorso Generico in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale. I motivi presentati non introducevano elementi di critica nuovi o specifici contro la sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si rivelavano essere una mera riproduzione di censure già sollevate e, secondo i giudici di legittimità, correttamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Questo approccio rende il ricorso ‘generico’. In ambito processuale, un motivo è generico quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi difensive, senza spiegare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe errata in punto di diritto. Di conseguenza, un ricorso generico in Cassazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come l’appello fosse ‘meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito’. Non essendo stato dedotto ‘alcunché di specifico’, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui non è suo compito riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In assenza di una critica specifica che evidenzi un errore di diritto o un vizio logico, il ricorso non può trovare accoglimento.
La decisione è stata pertanto quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Come conseguenza diretta di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. È, invece, un rimedio straordinario che richiede precisione, specificità e un confronto critico con la decisione che si intende contestare. La presentazione di un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che affrontino in modo mirato i vizi della sentenza, evitando inutili ripetizioni che condannano l’iniziativa all’insuccesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, non specifici e si limitavano a riproporre censure già correttamente valutate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Quali erano i motivi del ricorso?
Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata esclusione della recidiva, ritenendo la pena eccessiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16610/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusi della recidiva;
Ritenuto il motivo generico /non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito (cfr. pa 2- 3 sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 sett GLYPH bre 2025.