Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7885 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di VENEZIA
fissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
dato avviso al difensore; letta la memoria difensiva;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Venezia, in funzione di tribunale della riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in data 3 agosto 2023 in relazione ai reati di omicidio aggravato dai futili motivi di COGNOME NOME e di tentato omicidio aggravato dai futili motivi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, commessi in Padova in data 23 luglio 2023, colpendo le vittime con numerose coltellate in varie parti del corpo.
1.1. Con concorde e valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria dei sopraindicati reati sulla base delle convergenti dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni oculari nonché del rinvenimento di tracce ematiche sui vestiti degli indagati che stavano per allontanarsi dall’Italia attraverso il confino con la Slovenia, ove sono stati sottoposti a fermo (poi convalidato da quell’AG, dichiaratasi incompetente).
Il pericolo di fuga è stato desunto dal comportamento materialmente posto in essere, mentre quello di reiterazione sulla base delle circostanze del fatto e della presunzione di adeguatezza contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ricorrono COGNOME NOME e COGNOME NOME, con unico atto a firma del difensore AVV_NOTAIO, che chiedono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria nullità dell’ordinanza genetica perché affetta da mancanza di autonoma motivazione, essendo state riportate integralmente la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operate dal pubblico ministero, in mancanza dell’autonomo vaglio critico. In particolare, non sono state tenute in considerazione: le ferite da taglio presenti sui due ricorrenti, segno del tentativo di difesa attuato dagli stessi; lo svantaggio di dover fronteggiare più aggressori tutti armati di coltello; non sono stati tenuti in considerazione, in generale, tutt gli elementi favorevoli agli indagati;
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza derivanti dalle sole dichiarazioni delle presunte parti lese, in realtà aggressori e corrissanti, dotate di coltelli utilizzati per aggredire gl indagati. La valutazione di tali elementi ha portato il tribunale del riesame a non riconoscere la difesa legittima ovvero l’eccesso colposo che, invece, sono
dimostrati proprio dalle riferite modalità del colpo fatale, che risulterebbe portato da un soggetto già gettato a terra – con un braccio alzato verso l’alt r/5 e da dietro – contro un aggressore in piedi e alle sue spalle che continuava a colpirlo con l’ausilio di un terzo soggetto;
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari poiché gli indagati non avevano la volontà di sottrarsi all’autorità, ma unicamente lo scopo di raggiungere il loro paese di origine per mettersi al sicuro dall’aggressione subita. Dall’altra parte, difetta il pericolo di reiterazione del reato poiché si tratta di soggetti incensurati. In definitiva, è pure errata la scelta della misura applicata poiché appariva idonea quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, risultando la disponibilità di un’abitazione idonea.
2.1. Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
Il primo motivo, sul difetto di autonoma valutazione, è inammissibile perché generico.
Il ricorso non spiega, in nessun punto, in cosa consisterebbe la mancanza di autonoma valutazione che viene paventata solo perché non sono state ritenute convincenti le argomentazioni difensive.
I motivi sulla gravità indiziaria sono inammissibili.
Essi sono anzitutto inammissibili perché improntati ad una medesima metodologia strutturale, del tutto eccentrica rispetto al modello legale del ricorso per cassazione: ragione per cui possono essere trattati congiuntamente, anche a prescindere dal diverso oggetto di censura che ciascuno di essi reca.
Va anticipato che le generiche denunce di violazione di legge non sono affatto articolate, ridondando, semmai, in presunti vizi motivazionali.
3.1. I motivi in questione sono articolati secondo un criterio che vede la riproduzione pressoché integrale dell’identico motivo di impugnazione già prospettato in sede di riesame, seguito da una generica affermazione censoria rispetto alla motivazione poi adottata sul punto dall’organo del riesame. Affermazione, che, tuttavia, si riduce a semplici asserzioni circa l’apparenza (apoditticità, natura congetturale, ecc.) della motivazione del tribunale del riesame che, in realtà, non viene espressamente esaminata dal ricorso.
Non è, in effetti, consentito muovere dalla integrale riproposizione degli originari motivi di impugnazione avanzati in sede di riesame e concludere che le argomentazioni difensive non sono state superate dalla motivazione del provvedimento impugnato; ciò senza spiegare il perché di tale conclusione e, soprattutto, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione la congruità della quale si censura.
Si è, infatti, chiarito che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, ì motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568).
In breve, la mancanza di specificità del motivo va ravvisata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596).
3.2. In particolare, il ricorso omette completamente di criticare le logiche conclusioni cui sono giunti i giudici del riesame sulla base delle convergenti dichiarazioni testimoniali delle persone offese e degli altri testi oculari nonché delle parziali ammissioni degli indagati i quali si sono semplicemente limitati a dedurre, senza alcun substrato probatorio o indiziario, l’ipotesi della difesa legittima, omettendo di considerare che proprio loro hanno attirato le vittime nell’androne dell’abitazione dove li hanno accoltellati, uccidendone uno e ferendo gravemente gli altri due.
Prive di capacità critica sono le doglianze che riguardano le esigenze cautelari che risultano incentrate sul tentativo di fuga attuato dagli indagati nonché sulle specifiche circostanze del fatto caratterizzato da violenza spropositata e gratuita, giudicata espressiva di una elevata capacità criminale.
Da tale inquadramento logico, che il ricorso omette di criticare specificamente, è stata desunta la sussistenza della presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che la difesa neppure attacca in modo specifico, limitandosi a invocare l’applicazione del braccialetto elettronico presso l’abitazione dello zio degli indagati.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 gennaio 2024.