Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come un ricorso generico e meramente ripetitivo non possa superare il vaglio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per una serie di reati, il cui unico motivo di ricorso verteva sulla contestazione della recidiva aggravata. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna emessa dal Tribunale nel luglio 2018 per reati di falso, minacce e violazioni in materia di armi. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Genova nel novembre 2022. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione del Ricorso Generico
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa era incentrato sulla violazione dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, che disciplina la recidiva reiterata. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente individuato due vizi capitali che rendevano l’impugnazione non meritevole di accoglimento nel merito.
In primo luogo, il motivo è stato definito ‘pedissequamente reiterativo’, ovvero una semplice riproposizione delle stesse censure già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni adeguate dal giudice d’appello. In secondo luogo, e di conseguenza, il ricorso è stato qualificato come ricorso generico. Questo perché la difesa non si è confrontata criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, mancando di evidenziare eventuali vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte territoriale.
La Decisione della Suprema Corte
Di fronte a un’impugnazione così formulata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito della questione sulla recidiva, ma si ferma a un livello preliminare, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato presentato. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già decise. È, invece, un giudizio di diritto, che richiede l’indicazione precisa e puntuale degli errori (in procedendo o in iudicando) commessi dal giudice del grado precedente. Un ricorso generico che non si confronta con la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, ma si limita a ripresentare le stesse argomentazioni, è funzionalmente inadeguato a provocare quella revisione critica che è propria del giudizio di legittimità. In sostanza, non basta dire che la sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché, criticando specificamente i passaggi logico-giuridici che si ritengono errati.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza fondamentale dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente ripetere le argomentazioni respinte in appello. È indispensabile un’analisi critica e mirata della sentenza di secondo grado, individuando con precisione i punti deboli della motivazione e dimostrando perché essi costituiscano una violazione di legge o un vizio logico. In assenza di questo sforzo argomentativo, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna a ulteriori spese e sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti in precedenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso e la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘pedissequamente reiterativo’?
Significa che il motivo d’appello è una ripetizione letterale o quasi identica di una censura già presentata e decisa nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di critica pertinenti al giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47869 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell’8 novembre 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 12 luglio laMi in ordine ai reati di cui agli artt. 495, 477-482, 612 cod. pen., nonché di cui all’art. 4 I. 110/1975.
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell’art. 99 comma 4 0 cod. pen., oltre ad apparire pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato), risulta altresì generico, perché non si confronta con le coerenti statuizioni in punto di recidiva espresse dalla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma in data 8 novembre 2023
Il consigliere estensore
GLYPH Il Presidente