Ricorso Generico: La Cassazione Spiega Perché le Impugnazioni Astratte Falliscono
Nel processo penale, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato con precisione e rigore. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e puntuali alla sentenza che si contesta, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando un caso di furto aggravato e reati in materia di armi. La Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: non basta dissentire dalla decisione di un giudice, bisogna spiegare perché, confrontandosi punto per punto con le sue motivazioni.
Il caso in esame: furto aggravato e ricorso in Cassazione
I fatti riguardano una condanna emessa dalla Corte di Appello per reati di furto aggravato e violazioni della legge sulle armi, commessi nel 2019. L’imputato, già gravato da precedenti condanne, si era visto applicare l’aggravante della recidiva reiterata. Contro questa decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza di secondo grado.
I motivi del ricorso: recidiva e pene sostitutive nel mirino
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. L’insussistenza dei presupposti per la recidiva: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente l’applicazione dell’aggravante della recidiva, limitandosi a un richiamo generico ai precedenti penali. Contestava inoltre l’aumento di pena per la continuazione dei reati.
2. Il diniego di una pena sostitutiva: La difesa lamentava una motivazione carente anche riguardo al rifiuto di concedere la detenzione domiciliare come pena sostitutiva al carcere.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come manifestamente infondati e, soprattutto, generici.
La decisione della Cassazione: perché un ricorso generico è destinato al fallimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla natura del ricorso generico presentato dalla difesa, che non ha saputo instaurare un vero dialogo critico con la sentenza impugnata.
L’analisi sulla recidiva: non basta una critica astratta
Sul primo punto, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, fornito una motivazione congrua. Aveva infatti specificato che le numerose condanne precedenti dell’imputato erano un chiaro indice di una spiccata colpevolezza e di una significativa pericolosità sociale. Pertanto, disapplicare la recidiva sarebbe stato ingiustificato. Il ricorso della difesa si è limitato a una contestazione astratta, senza confrontarsi con questa specifica valutazione dei giudici di merito. Anche la critica all’aumento di pena per la continuazione è stata respinta, poiché il giudice di primo grado aveva già applicato l’aumento minimo possibile.
Il diniego delle pene sostitutive: la necessità di un confronto specifico
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Corte territoriale aveva già ritenuto inammissibile il motivo d’appello su questo punto perché l’imputato non aveva formulato alcuna censura specifica contro la decisione del Tribunale. In pratica, si era limitato a illustrare le finalità generali della detenzione domiciliare, senza spiegare perché, nel suo caso specifico, il Tribunale avesse sbagliato a negarla. Di conseguenza, il giudice d’appello non era tenuto a fornire una motivazione più articolata per respingere un motivo di gravame così formulato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono ancorate a un principio fondamentale della procedura penale: il dovere di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di argomenti già vagliati. Deve, invece, individuare con precisione il punto della decisione che si contesta (la ratio decidendi) e sviluppare un’argomentazione critica capace di incrinarne la logicità e la coerenza giuridica. In questo caso, il ricorrente non ha fatto altro che presentare critiche astratte e decontestualizzate, senza mai entrare nel merito delle valutazioni fattuali e giuridiche compiute dalla Corte d’Appello. Questo atteggiamento processuale rende l’impugnazione fine a se stessa e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito della decisione impugnata e la capacità di formulare censure mirate e pertinenti. Un ricorso generico, che non si confronta con le ragioni del giudice, non solo non ha speranze di essere accolto, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La giustizia richiede dialogo e confronto argomentativo, non semplici affermazioni di dissenso.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni e le ragioni giuridiche (la cosiddetta
ratio decidendi) su cui si fonda la sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni astratte o alla mera riproposizione di tesi già respinte.
Perché la contestazione sulla recidiva è stata respinta?
È stata respinta perché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua applicazione basandosi sulle numerose condanne precedenti dell’imputato, considerate indicative di un’accentuata colpevolezza e pericolosità. Il ricorso, invece, era generico e non ha offerto un confronto critico con questa valutazione.
Per quale motivo è stata negata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare?
La richiesta è stata respinta perché il motivo di ricorso è stato giudicato generico. Già in appello, l’imputato non aveva formulato una critica specifica contro la decisione del Tribunale, ma si era limitato a illustrare le finalità generali della misura, senza argomentare perché dovesse essere applicata al suo caso concreto. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 4 e 7 L. 895/67, aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatti commessi in Manduria il 12 agosto 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che deduce, sotto l’egida del vizio di motivazione, l’insussistenza d presupposti per l’applicazione della recidiva, come contestata e ritenuta, di cui all’art. 99, com 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); che l’ulteriore censura, sviluppata con lo stesso motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena operato a sensi dell’art. 81, comma cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha dato atto d come, a fronte della ritenuta recidiva, l’aumento per la continuazione, operato dal primo giudic fosse stato contenuto nella minima misura possibile e non fosse, perciò, possibile modificarlo a vantaggio dell’imputato (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello al rigu articolato fosse inammissibile, non avendo il deducente formulato alcuna specifica censura per contrastare quanto ritenuto ed affermato dal Tribunale, ossia che, nella fattispecie al vaglio n ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’istituto invocato, essendosi, invero, l’appell limitato ad illustrare le finalità dell’istituto stesso: donde, nessuna più articolata motivazio dovuta dal giudice d’appello per respingere il motivo di gravame);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024