Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di requisiti precisi. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e argomentate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, come ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. Analizziamo insieme questo caso per comprendere l’importanza del principio di specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado per il reato di tentato furto in abitazione. L’imputata proponeva appello, ma la Corte d’Appello competente lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi. L’impugnazione, infatti, si limitava a poche righe di contestazione generica.
Non arrendendosi, la difesa presentava ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, che riguarda l’erronea applicazione della legge penale sostanziale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato a sua volta inammissibile il ricorso. La decisione si fonda su due profili principali: l’irrilevanza del motivo di ricorso invocato e la manifesta infondatezza e genericità dell’appello originario. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di argomentazioni chiare e rigorose, evidenziando le carenze strutturali del ricorso presentato.
L’Errata Invocazione dell’Art. 606 c.p.p.
Il primo punto sollevato dai giudici riguarda la pertinenza del motivo di ricorso. La difesa aveva denunciato una violazione della legge penale sostanziale (art. 606, lett. b, c.p.p.), un vizio che attiene al merito della decisione di condanna. Tuttavia, la Corte d’Appello non aveva deciso nel merito, ma si era fermata a una valutazione puramente processuale, dichiarando l’inammissibilità dell’appello. Pertanto, il motivo invocato era del tutto estraneo e non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
La Manifesta Infondatezza e Genericità dell’Appello
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del contenuto dell’atto di appello originario. La Corte ha confermato il giudizio della Corte territoriale: l’appello era affetto da una palese genericità. Risolvendosi in sole sette righe, l’atto si limitava a meri assunti, senza sviluppare un confronto critico con le argomentazioni che avevano fondato l’affermazione di responsabilità nella sentenza di primo grado. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento che si intende contestare, non una semplice manifestazione di dissenso.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il dovere di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze negative per chi lo propone, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Per gli avvocati, emerge l’imperativo di redigere atti di impugnazione che non si limitino a contestare, ma che dialoghino criticamente con la decisione del giudice, individuando con precisione i punti di disaccordo e le ragioni giuridiche a supporto. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica preparata e scrupolosa, capace di navigare le complesse regole del processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, il motivo invocato (violazione della legge penale sostanziale) era inconferente rispetto alla decisione impugnata, che era di natura processuale (inammissibilità dell’appello). In secondo luogo, la Corte ha confermato che l’appello originario era manifestamente generico, in quanto non conteneva una critica specifica e argomentata contro la sentenza di primo grado.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non rispetta il requisito di specificità dei motivi. In pratica, è un ricorso che si limita a esprimere dissenso verso la decisione del giudice senza indicare chiaramente quali parti della sentenza si contestano e senza fornire argomentazioni giuridiche o fattuali precise a sostegno della critica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’impugnazione proposta dalla predetta imputata avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia “la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.” è inammissibile sotto vari concorrenti profili:
l’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale sostanziale, quindi un vizio non pertinente al caso in rassegna deciso su un piano esclusivamente processuale;
la censura, come sviluppata, è comunque manifestamente infondata, atteso che l’unico motivo di appello, risolto in sette righe, era affetto da genericità, come rilevato dalla Corte di appello, in quanto si esauriva in meri assunti privi di confronto critico con gli argomenti posti a base della affermazione di responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024