Ricorso generico: quando l’impugnazione è inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che richiede precisione e specificità. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua revisione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, i requisiti di ammissibilità, sottolineando come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I fatti del caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna da parte della Suprema Corte.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato erano affetti da genericità e aspecificità. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza un reale confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questa mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione contestata è il cuore del problema.
Le motivazioni: perché un ricorso generico viene respinto
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non può essere una mera ripetizione di doglianze già espresse o una generica lamentela. Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare. Deve, cioè, indicare con precisione quali parti della motivazione sono ritenute errate e per quali ragioni giuridiche.
I giudici hanno richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali (tra cui Cass. Sez. U, n. 8825/2016) secondo cui è inammissibile un ricorso che ignora le affermazioni del provvedimento censurato, cadendo così nel vizio di aspecificità. Un ricorso generico non permette alla Corte di comprendere dove risieda l’effettivo errore del giudice precedente, trasformandosi in un atto inutile ai fini del giudizio.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Poiché l’inammissibilità è stata attribuita a colpa del ricorrente, che ha presentato un atto processuale non conforme alle regole, la Corte lo ha condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso inammissibile.
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto da esercitare con rigore e competenza tecnica. Un’impugnazione superficiale o non adeguatamente argomentata non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Cosa si intende per ricorso generico e perché è inammissibile?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non specifica le ragioni di critica contro la sentenza contestata, ma si limita a lamentele vaghe o a ripetere argomenti già trattati. È inammissibile perché non permette alla Corte di Cassazione di valutare nel merito la decisione, mancando un confronto diretto e specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per poter fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica, che si confronti direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Una semplice manifestazione di dissenso, senza indicare i vizi logici o giuridici della decisione, costituisce un ricorso generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Remache NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione del responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mot della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Va allora rammen l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento c senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Consigli ‘re estensore
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