Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come un ricorso generico sia destinato a un esito negativo. Attraverso l’analisi di un caso di reati fallimentari, la Suprema Corte ribadisce il principio fondamentale della specificità dei motivi, un pilastro del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per reati previsti dalla legge fallimentare (artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942), vedevano confermata la loro responsabilità anche dalla Corte di Appello di Napoli. Non arrendendosi, proponevano ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi comuni.
Le Doglianze degli Imputati
I ricorrenti contestavano principalmente la motivazione della sentenza di secondo grado sotto tre profili:
1. Errata valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato: Una critica mossa alla ricostruzione dei fatti e all’attribuzione della colpevolezza.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte non avesse tenuto conto di circostanze che avrebbero potuto mitigare la pena.
3. Errata dosimetria della pena: Un dissenso generale sulla quantificazione della sanzione inflitta.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto incisiva, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nella loro forma. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione presentata non superava il vaglio preliminare di ammissibilità a causa della sua natura generica.
L’Assenza di Specificità del Ricorso Generico
Il primo e il secondo motivo sono stati giudicati generici perché si limitavano a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere valido, non può essere una semplice fotocopia del precedente atto di impugnazione. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza che si contesta. Mancando questa correlazione diretta, il motivo viene considerato non specifico e, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura, inammissibile.
La Reiterazione dei Motivi sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti e alla dosimetria della pena, ha subito la stessa sorte. La Corte ha osservato che si trattava di una “pedissequa reiterazione” di argomenti già ampiamente discussi e disattesi nel merito. I motivi, così formulati, sono stati considerati solo “apparenti”, in quanto non svolgevano la funzione essenziale di critica argomentata alla decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato che la funzione del ricorso non è quella di innescare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con le argomentazioni del giudice precedente, ma le ignora riproponendo le proprie tesi, elude questa funzione. Di conseguenza, diventa uno strumento processuale inefficace, destinato all’inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa declaratoria.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve dialogare criticamente con la decisione che contesta, evidenziandone vizi e contraddizioni in modo puntuale e ragionato. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti equivale a presentare un ricorso generico, condannandolo a un inevitabile naufragio processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della decisione che si impugna.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare negativo, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Cosa comporta per i ricorrenti la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla definitività della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24959 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado con la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 223 e 216 n.1 R.D. 267/1942;
Considerato che il primo e il secondo comune motivo con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità quanto all’elemento oggettivo e soggettivo della condotta contestata risultano generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
Rilevato che il terzo comune motivo con cui i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, si dolgono della dosimetria della pena, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il c9Jgliere e ensore COGNOME
Il Presid