Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, questa fase richiede un rigore tecnico eccezionale. Un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in termini vaghi, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava alla Corte di Appello di aver omesso di valutare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. L’appello, tuttavia, non andava oltre questa generica affermazione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede proprio nella natura del motivo presentato: è stato ritenuto un ricorso generico.
Secondo i giudici, la difesa si è limitata a ‘dolersi dell’omessa verifica’ senza però ‘articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati’. In altre parole, non basta affermare che il giudice inferiore abbia commesso un errore; è indispensabile spiegare in modo preciso e puntuale in cosa consiste tale errore, indicando le carenze, le omissioni o le illogicità specifiche del ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Viene ribadito che un ricorso per Cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano semplicemente a proporre una tesi alternativa a quella del giudice di merito, senza evidenziare difetti strutturali nella motivazione della sentenza.
Citando precedenti sentenze (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 e Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014), la Corte ha ricordato che l’atto di impugnazione deve contenere ‘la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica’. Non è compito della Cassazione ricercare autonomamente le possibili violazioni di legge, ma valutare quelle specificamente denunciate dal ricorrente.
La mancanza di questa specificità rende il ricorso un esercizio sterile, incapace di incidere sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio che ha fondato la condanna. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La lezione è chiara: la precisione e il dettaglio non sono semplici requisiti formali, ma l’essenza stessa di un ricorso efficace.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito della questione, e la decisione impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato definito generico?
Perché si è limitato a lamentare una presunta omissione da parte del giudice d’appello (la mancata valutazione di cause di proscioglimento) senza indicare in modo specifico e dettagliato quali fossero le carenze o le illogicità nel ragionamento della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALE NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 1° febbraio 2022, con cui NOME era stato condanNOME alla pena di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è generico.
Il ricorrente si limita a dolersi dell’omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.