Ricorso Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione che non rispetta questi criteri rischia di essere classificata come ricorso generico, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso precisi e pertinenti.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
I fatti traggono origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato, fermandosi ancor prima di una valutazione nel merito.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (la colpevolezza o meno dell’imputato), ma si concentra esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato redatto. Secondo i giudici, le doglianze presentate erano del tutto generiche, limitandosi a semplici enunciazioni di principio senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso È Giudicato Generico?
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso deve superare la soglia della mera lamentela. Nel caso specifico, i motivi di appello mancavano di elementi essenziali:
1. Assenza di Confronto Critico: Il ricorrente non si è ‘misurato’ con l’apparato argomentativo logico e puntuale della Corte d’Appello. In altre parole, non ha smontato punto per punto le ragioni che avevano portato alla sua condanna.
2. Mancanza di Specificità: L’atto di ricorso non conteneva richieste specifiche supportate da precise ragioni di diritto e da dati di fatto concreti.
3. Natura Enunciativa: Le doglianze erano semplici affermazioni, prive di quel collegamento logico-giuridico necessario per mettere in discussione la decisione impugnata.
In sostanza, un ricorso generico è un atto che non permette alla Corte di Cassazione di comprendere quali siano le specifiche violazioni di legge o i vizi di motivazione commessi dal giudice precedente, rendendo impossibile un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche e le Lezioni da Apprendere
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e concrete per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa vicenda insegna una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere convinti della propria ragione. È indispensabile che il ricorso sia redatto con la massima precisione, articolando critiche specifiche, pertinenti e ancorate a solidi argomenti giuridici e fattuali. In assenza di tali requisiti, l’impugnazione si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a mere enunciazioni e lamentele, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e senza indicare precise ragioni di diritto e di fatto a suo sostegno.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile per genericità?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per evitare di essere dichiarato inammissibile?
Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere richieste specifiche, indicare chiaramente le ragioni di diritto e i dati di fatto che le supportano, e deve confrontarsi puntualmente con gli apprezzamenti di merito e le motivazioni della decisione che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/02/1996
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18986/24 HASSAR
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024