Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ribadisce come i precedenti penali di un imputato possano essere determinanti nell’escludere l’applicazione di istituti di favore, come la particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sua condanna per il delitto previsto dall’art. 391 ter del codice penale. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, l’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che l’affermazione della sua responsabilità penale si basasse su mere presunzioni.
Tuttavia, la difesa non aveva sollevato tale doglianza nel precedente grado di giudizio. La questione centrale, dunque, si spostava sulla validità di un motivo di ricorso così formulato di fronte alla Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il motivo di ricorso non può essere espresso in modo del tutto generico e deve instaurare un confronto reale e puntuale con la sentenza che si intende contestare.
Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dall’imputato mancava di questa specificità. Non solo introduceva una critica non formulata in appello, ma soprattutto non era idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una ‘critica ragionata’ alla motivazione della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il Giudice di legittimità non era messo nelle condizioni di percepire con esattezza l’oggetto delle censure.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato la tesi difensiva, chiarendo che la Corte d’Appello non aveva affatto fondato la condanna su presunzioni. Al contrario, la decisione era stata adeguatamente motivata, evidenziando due elementi cruciali che ostacolavano l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. (la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto):
1. Le concrete modalità del fatto: Il modo in cui il reato era stato commesso era stato attentamente valutato dai giudici di merito.
2. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico plurimi e gravi precedenti penali, inclusa una condanna per associazione di stampo mafioso.
Questi due fattori, secondo la Cassazione, erano stati correttamente ritenuti ostativi all’applicazione dell’istituto di favore. Il ricorso generico dell’imputato, non affrontando questi punti specifici della motivazione, si è rivelato inefficace e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma con forza l’onere per chi impugna una sentenza di formulare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso generico, che si limita a enunciazioni astratte senza calarsi nella realtà della motivazione impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Inoltre, la decisione sottolinea come la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non possa prescindere da un’analisi complessiva della personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali, specialmente se gravi e indicativi di una certa pericolosità sociale (come una condanna per mafia), assumono un peso decisivo. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a redigere atti di impugnazione dettagliati e a considerare attentamente tutti gli elementi valorizzati dal giudice di merito prima di presentare ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo era formulato in modo del tutto generico, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza presentare una critica ragionata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione è stata esclusa a causa delle concrete modalità del fatto e dei plurimi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente, tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7574 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/01/1972
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 391 ter cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è espresso in modo del tutto generico e senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata, che non ha affatto fondato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato su mere presunzioni (come sostiene il ricorrente, nonostante nell’appello non si fosse formulata doglianza alcuna in ordine a detto profilo), ma ha adeguatamente evidenziato che le concrete modalità del fatto e i plurimi e gravi precedenti penali a carico (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso) ostavano all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Il motivo dedotto, dunque, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della sentenza di appello, non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l’oggetto delle censure.
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025