Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per la difesa, ma deve rispettare precisi requisiti di specificità. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso sottolinea l’importanza di formulare critiche puntuali e motivate contro una sentenza, anziché limitarsi a una contestazione vaga e superficiale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due soggetti, condannati dalla Corte di Appello di Bari per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti, hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze non mettevano in discussione la loro colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. Sostanzialmente, i ricorrenti lamentavano una carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Cassazione e il Concetto di Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i ricorsi, giungendo alla medesima conclusione: l’inammissibilità per genericità intrinseca. I giudici hanno evidenziato che le impugnazioni si risolvevano in una critica generica, senza operare un effettivo confronto con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
Per il primo ricorrente, la Corte d’Appello aveva dettagliatamente spiegato l’iter seguito per determinare la pena finale, tenendo conto anche del vincolo della continuazione con un altro reato già giudicato in via definitiva. Il ricorso, tuttavia, non ha contestato specificamente questi passaggi, rendendo la critica astratta e, di conseguenza, inammissibile.
Per il secondo ricorrente, la critica era rivolta al mancato rispetto dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale per la commisurazione della pena. Anche in questo caso, la Cassazione ha rilevato come il ricorso fosse generico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva già operato una riduzione della pena base proprio in virtù di una valutazione positiva del contegno processuale dell’imputato, spiegandone le ragioni.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio fondamentale secondo cui un ricorso in Cassazione non può essere una mera lamentela. Deve, invece, essere un atto tecnico che individua con precisione i vizi della sentenza impugnata. Un ricorso generico è quello che non riesce a superare una critica superficiale, limitandosi a ripetere doglianze già respinte o a formulare censure astratte senza calarle nella specifica motivazione del provvedimento contestato. La Corte ha ribadito che, per essere ammissibile, l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza, evidenziando le specifiche ragioni di illegittimità o illogicità che la viziano. In assenza di questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e viene correttamente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. Presentare un ricorso generico non solo è inefficace ai fini della difesa, ma espone anche il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni critica mossa a una sentenza deve essere supportata da un’analisi dettagliata e mirata delle motivazioni che la sostengono.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché considerati ‘intrinsecamente generici’. Si limitavano a una critica vaga della motivazione sulla quantificazione della pena, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un’impugnazione che non specifica i punti della decisione che si contestano né le ragioni giuridiche della critica, ma si limita a una censura astratta e superficiale. Non instaura un dialogo critico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando così privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME la sentenza emess in ordine al reato di cui all’ ad 73, comma 1, d.P.R. 309/90, sono inammissibil quanto intrinsecamente generici.
Difatti, in relazione a entrambe le impugnazioni, i ricorsi si risolvono in generica critica alla motivazione della sentenza impugnata sulla dedotta caren argomentativa in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio, sen operare alcun effettivo confronto con le ragioni poste alla base della sent gravata.
In particolare, per quanto riguarda la posizione dello COGNOME, i giudic secondo grado hanno dato compiutamente atto dell’iter seguito per l determinazione della pena finale, previo riconoscimento del vincolo dell continuazione con altro reato giudicato in via definitiva dalla Corte di appel Bari, attraverso dei passaggi logico-giuridici rimasti privi di effettiva contesta con conseguente perfezionamento della fattispecie della aspecificità intrinseca.
Mentre, in relazione alla posizione del COGNOME, la critica si risolve pure i generica censura in ordine al mancato rispetto dei criteri dettati dall’a cod.pen., non raffrontandosi con le motivazioni della sentenza della Cor territoriale, che – previa positiva valutazione operata sul contegno process tenuto dal ricorrente – è comunque giunta a una riduzione della pena base g determinata in primo grado dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della determinazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore