Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza ftgemz pronunciata dal Tribunale di .1iìE in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla aff di responsabilità nonché al diniego del riconoscimento della ipotesi attenuata di cu comma, DPR 309/1990.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminat con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad a argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte com essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ri medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendos considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valu non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la ma correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni d censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammar 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/ Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221
Il ricorso, in concreto, ripropone, sotto il profilo del travisamento della prov impossibilità di riferire l’acquisto di cocaina per un importo di 7000 euro all’im come riconosciuto anche dal primo giudice, era certa la riconducibilità del pagamento pari ad €.2000 ad altro coimputato, il COGNOME NOME NOME Non vi erano elementi cui ric certezza la riferibilità all’NOME anche il restante importo. Orbene, la sent fornisce puntuale risposta sul punto (cfr. pag. 5 della motivazione) richiamando le c contrassegnate a prog. 447 del 13/11/2008; 564 del 18711/2008; 244 del 25/11/2008 479 del 28/11/2008, fornendone una ragionata lettura, priva di aporie logi argomentazioni, inoltre, non risultano minimamente attaccate, sotto profilo dei vizi m deducibili in sede di legittimità, nel ricorso per cassazione proposto dall’odierno i
Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si lamenta il riconoscimento del fatto di lieve entità, basato sulle risultanze testimoniali second avrebbe corrisposto 50 grammi di cocaina per ogni fornitura, e che comunque il pre stupefacente era fissato in 50 euro al grammo, si che la partita pari a 5000 euro, di cui era stata lamentata la scarsa qualità, corrispondeva al quantitativo di soli 100 grammi.
La Corte territoriale ha fatto invece corretta applicazione dei canoni interpretativi GLYPH elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH sia per l’applicazione che per l’esclusione GLYPH dell’art. 73, comma GLYPH 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare GLYPH tutti gli elementi GLYPH indicati dalla norma, GLYPH sia quelli concernenti GLYPH l’azione (mezzi, GLYPH modalità e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità e qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013, Rv. 255856 01-; Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri paramet richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all’esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, oltre a considerare che comunque un quantitativo pari a 100 grammi di cocaina non è certo minimo, la Corte ha correttamente valutato il carattere organizzato del traffico di stupefacenti in cui era inserit l’imputato, che si articolava attraverso l’importazione di droga dall’estero e la distribuzione su vari livelli del territorio nazionale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese el
Liv/
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
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