Ricorso generico: la Cassazione conferma l’inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso generico, ovvero che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare per non vedere la propria impugnazione respinta in partenza.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione.
L’imputato ha sollevato quattro principali motivi di ricorso:
1. Una contestazione generale sull’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Critiche sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
4. Una presunta irregolarità procedurale relativa all’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso generico
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione di tutti i motivi di ricorso come manifestamente generici. Vediamo nel dettaglio perché ogni punto è stato respinto.
Censura sulla responsabilità penale e sulla non punibilità
La Corte ha osservato che le doglianze relative alla colpevolezza e alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha sviluppato una critica specifica contro l’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le proprie tesi. Questo comportamento processuale configura un ricorso generico, in quanto non si confronta dialetticamente con la decisione che intende impugnare.
Critiche sul trattamento sanzionatorio
Anche per quanto riguarda la pena, i giudici di legittimità hanno riscontrato la stessa genericità. Il ricorrente ha criticato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena con affermazioni vaghe, senza contestare puntualmente le ragioni fornite dalla Corte territoriale per giustificare tali decisioni. Un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare, punto per punto, il ragionamento del giudice d’appello.
L’eccezione sulla notifica
Infine, anche la questione procedurale sulla notifica è stata giudicata totalmente generica. Il ricorrente si è limitato a enunciare il problema senza supportarlo con specifiche richieste, indicazioni di norme violate e dati di fatto pertinenti. La Corte ha inoltre notato, a margine, che la notifica risultava comunque effettuata presso la casa circondariale dove l’imputato si trovava.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile che il ricorso articoli critiche specifiche, pertinenti e dettagliate, che si confrontino direttamente con la logica giuridica della decisione impugnata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le medesime difese già respinte, non supera il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, con conseguente spreco di tempo e l’aggiunta di ulteriori costi per l’imputato.
Cosa si intende per ricorso generico secondo la Cassazione?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo e le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché è importante confrontarsi con le motivazioni della sentenza d’appello?
È fondamentale perché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso deve quindi evidenziare i vizi di questo tipo, non semplicemente riproporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35272/23 Macchia
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliat dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa d non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttiv di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argo dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3);
Ritenuto che il ricorrente, con il terzo e quarto motivo di ricorso attinenti al tratt sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territori circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, limitandosi invece ad affermazioni generiche;
Ritenuto, infine, che la questione relativa alla omessa notifica del decreto di citazione pe giudizio di appello è totalmente generica, limitandosi a mera enunciazione, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dati di fatto che le sorreggono, risultando peraltro l’avvenuta notifica presso la circondariale di Lecce;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/01/2024