Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7047 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità di presentare ricorsi specifici e non meramente generici. Un ricorso generico, privo di un confronto critico con la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha esaminato i requisiti di ammissibilità prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Problema del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. La Corte non è entrata nel vivo della vicenda, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole del reato di resistenza. La sua attenzione si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso era stato formulato.
Secondo i giudici, il ricorso era “del tutto genericamente proposto”, mancando di un reale confronto sia con le censure di genericità già mosse in appello, sia con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Questa mancanza di specificità ha reso l’atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: la Necessità di Critiche Specifiche
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una sterile riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte o a una critica vaga della sentenza impugnata. È necessario che il ricorrente articoli motivi specifici, individuando con precisione gli errori di diritto o i vizi di motivazione che, a suo avviso, inficiano la decisione precedente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che presentare un ricorso generico, senza articolare argomenti puntuali e pertinenti. La Suprema Corte ha rilevato che tale approccio equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non permessa in sede di legittimità. Di fronte a tale difetto strutturale dell’impugnazione, l’unica conseguenza possibile era la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte, come previsto dalla legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, specifici e fondati su solide argomentazioni giuridiche, evitando la trappola del ricorso generico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico, in quanto non presentava un confronto specifico né con le censure di genericità dell’appello, né con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in relazione alla sua responsabilità per il reato di resistenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in ordine alla responsabilità per il reato di resistenza è de genericamente proposto senza alcun confronto sia con la censura di genericità dell’appello che in ogni caso, alla sua infondatezza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024