Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 03/07/1983 NOME nato il 25/03/1999 NOME nato il 19/01/2000
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna, pe
i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. a loro ascritti, nonché la cond solo COGNOME per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110;
ritenuto che il primo motivo, con cui sono stati prospettati la violazione della legge p e processuale nonché il vizio di motivazione (in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per i
loro ascritti), lungi dal contenere effettive censure di legittimità, è del tutto privo della specificità poiché si affida ad asserti generici inidonei a costituire una critica nei conf
provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), adducendo peraltro che la Corte di merito non avrebbe compiuto l’apprezzamento ad essa devoluta senza
considerare le censure mosse con il gravame, in alcun modo indicate (cfr. Sez. 3, n. 8065 de
21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02);
considerato che il secondo e terzo motivo, con cui si assumono la violazione della legg penale e processuale nonché il vizio di motivazione (rispettivamente, in ordine alla manca
qualificazione del reato di furto come tentativo e alla sussistenza dell’aggravante in contestazi
– difettano della necessaria specificità poiché non muovono puntuali censure a quanto esposto a riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto della condotta e delle emergenze investiga dalle quale emergono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata) ma muovono cri generiche, adduce in maniera assertiva che nella specie avrebbe avuto luogo una vigilanza continua da parte del proprietario e che non ricorrerebbero i presupposti per affermare che il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede, senza neppure distinguere tra i vari fatti di furto cui si procede:
ritenuto che il quarto motivo, che denuncia la violazione della legge penale il viz motivazione (in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art bis cod. pen.), è patentemente privo di specificità generico poiché contiene la predetta allegazio in termini del tutto generali in alcun modo correlati al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/ Leonardo, Rv. 254584 – 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione;
considerato che il quinto e sesto motivo, con cui si assumono la violazione della leg penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ragione del mancato riconoscimen dell’attenuante, nonché delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidi e alla determinazione della pena, sono del tutto generici, poiché riportano princìpi giurispruden nuovamente senza correlarli effettivamente al caso di specie e nel resto adducono irritualmente maniera assertiva che la pena irrogata travalicherebbe la gravità dei fatti, senza neppure distingu tra gli imputati;
P. Q. M.
Dichiara inammissibil iY ricorso e condanna ií ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025. GLYPH
DEPOSITATA