Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non affronta in modo critico e dettagliato le motivazioni della sentenza precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa è la lezione che emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per evasione, il quale si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. La Corte d’Appello di Messina, nel confermare la responsabilità penale, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta erroneità della decisione della corte territoriale nel non riconoscere le attenuanti.
Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era insufficiente. Tuttavia, la Suprema Corte ha riscontrato una profonda lacuna nell’atto di impugnazione, definendolo affetto da palese genericità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 17 maggio 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la critica mossa alla sentenza di secondo grado era astratta e non si confrontava effettivamente con le argomentazioni logiche e congrue esposte dai giudici di merito.
Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che consegue alla declaratoria di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta limitarsi a dissentire dalla decisione impugnata; è necessario indicare con precisione le parti della motivazione che si ritengono errate e spiegare perché, attraverso un confronto critico e argomentato.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti, sottolineando la gravità del fatto, ovvero l’evasione, e la totale assenza di giustificazioni da parte dell’imputato. Il ricorso, invece, si è limitato a una critica superficiale, senza smontare il ragionamento del giudice di merito. Questa mancanza di un confronto effettivo rende il motivo di ricorso non scrutinabile nel merito e, pertanto, inammissibile. La valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La decisione in esame offre un importante monito: un’impugnazione non può essere un mero atto di dissenso. La presentazione di un ricorso generico non solo è inefficace ai fini della riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla cassa delle ammende rappresenta il costo di un tentativo di impugnazione privo dei requisiti di legge. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso articoli critiche puntuali, logiche e pertinenti, dimostrando una profonda comprensione della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. I motivi presentati erano vaghi e non si confrontavano in modo critico e specifico con le argomentazioni logiche della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello in relazione alla sua condanna per il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto per la totale mancanza di giustificazioni dell’evasione;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consiglier estensore
Il Presidente