Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Maratea il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/12/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 dicembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza, emessa in data 23 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Castrovillari lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 178, 179, 180 e 420-ter cod. proc. pen. conseguente al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell’imputato avanzata all’udienza preliminare del 13 dicembre 2016.
A giudizio del ricorrente, i giudici di merito avrebbero rigettato l’eccezione avanzata dalla difesa affermando erroneamente che l’eccepita nullità non rientrerebbe tra le ipotesi di nullità contemplate dall’art. 429 cod. proc. pen.; la Corte territoriale avrebbe, inoltre, travisato il motivo di appello con cui era stata eccepita una nullità AVV_NOTAIO causata dall’errata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento con conseguente lesione dei diritti di difesa.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 178 e 598-bis cod. proc. pen. conseguente alla tardiva comunicazione al difensore della requisitoria conclusiva del Procuratore AVV_NOTAIO, tardività eccepita dal difensore con la memoria conclusiva del 29 dicembre 2023.
La memoria sarebbe stata tramessa via PEC al difensore in data 28 novembre 2023 e, quindi, solo nove giorni prima del giudizio di appello con conseguente mancato rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 178 e 601, comma terzo, cod. proc. pen. con conseguente nullità assoluta dell’impugnata sentenza.
Il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all’imputato il 9 novembre 2023 ed al difensore 1’8 novembre 2023 con conseguente mancato rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di usura.
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle persone offese senza tenere conto che le conversazioni intercettate escluderebbero la sussistenza del reato contestato; in particolare l’intero compendio probatorio sarebbe inidoneo a dimostrare l’usurarietà del tasso di interesse ipotizzato dalla Pubblica accusa a fronte dell’univoco contenuto delle intercettazione attestanti l’elargizione di numerosi prestiti da parte del ricorrente e del conseguente riconoscimento del debito a tutela delle esigenze del debitore COGNOME.
I giudici di appello avrebbero, inoltre, ignorato quanto affermato dal teste NOME COGNOME, difensore di fiducia del COGNOME, in ordine alla mancata previsione di interessi al momento della stipula della ricognizione di debito.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 545-bis, comma primo, cod. proc. pen.
La Corte di merito, pur ricorrendo le condizioni per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, avrebbe omesso di darne avviso all’imputato in violazione dell’art. 545-bis, comma primo, cod. proc. pen.
Il ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 644 cod. pen.
A giudizio della difesa, l’istruttoria dibattimentale non avrebbe chiarito l’importo dei prestiti posti a base del calcolo complessivo riportato nell’atto di ricognizione di debito né indicato dettagliatamente i momenti temporali in cui le somme furono elargite dal ricorrente con conseguente impossibilità di dimostrare il carattere usurario del tasso di interesse ipotizzato dagli inquirenti.
Il mancato accertamento delle motivazioni che avrebbero spinto la persona offesa a richiedere i prestiti al COGNOME escluderebbe, inoltre, la configurabilità delle contestate aggravanti con conseguente prescrizione del reato di usura di cui all’art. 644, comma primo, cod. pen.
Il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost. nonché apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice esclusivamente in considerazione della sottoscrizione della ricognizione di debito senza tenere conto che la redazione di tale atto sarebbe stata richiesta proprio dalla persona offesa COGNOME.
Il difensore del ricorrente, in data 30 settembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è generico e dedotto in carenza di interesse.
Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale ha erroneamente affermato che il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); questa constatazione, tuttavia,
deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che detto motivo di appello (così come l’identico motivo di ricorso) è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni impugnazione.
La difesa si è, infatti, limitata ad affermare la violazione dell’art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. conseguente al rigetto della richiest2 Lrinvio per legittimo impedimento avanzata in sede di udienza preliminare (vedi pag. 9 dei motivi di appello), senza specificare le ragioni dell’invocata illegittimità del provvedimento di rigetto con la conseguenza che il motivo di appello così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permetteva di percepire con esattezza l’oggetto delle censure.
Deve ribadirsi, COGNOME in COGNOME proposito, COGNOME il COGNOME principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).
Peraltro, il ricorrente (omettendo di allegare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento ed il verbale di udienza preliminare -atti non presenti nel fascicolo in quanto non facenti parte ab origine del fascicolo del dibattimento- nonché di avanzare richiesta di acquisizione di tali atti ai sensi dell’art. 165-bis, comma secondo, disp. att.) si è limitato a lamentare il travisamento del motivo di appello, con affermazioni del tutto generiche che impediscono ogni valutazione in ordine alla fondatezza dell’invocata illegittimità del rigetto della richiesta di rinvio dell’udienz preliminare con conseguente difetto di genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è generico.
2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
le conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO del 24 novembre 2023 sono state tardivamente notificate al difensore dell’imputato in data 28 novembre 2023;
in data 29 novembre 2023 il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha affermato che “le tardive conclusioni del PG sono destituite di fondamento e inaccettabili” (vedi pag. 1 della memoria);
L’udienza del 7 dicembre 2023 si è svolta con le forme del rito cartolare;
Ebbene, nel caso in esame, pur essendosi verificata indubbiamente una irregolarità, in ragione del mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta dalla legge, non può sottacersi che la parte privata ha avuto in concreto un termine pari ad 8 giorni per interloquire, termine che ha effettivamente sfruttato depositando, in data 29 novembre 2023, memoria difensiva con cui ha eccepito la tardività della trasmissione delle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO, senza tenere conto che la Pubblica accusa si era laconicamente – limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata per la ritenuta infondatezza dei motivi, senza in alcun modo argomentare al riguardo.
2.2. Ciò premesso deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorrente, in caso di giudizio cartolare, non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa conseguente al mancato rispetto del termine perentorio previsto per il deposito delle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio, come – a titolo esemplificativo – la necessità di approfondimenti per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941-01, Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 28587401; Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 – 01).
Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente che non ha specificato, nella memoria depositata nel giudizio di appello e nel ricorso, quale concreto pregiudizio per le ragioni della difesa è derivato dalla trasmissione in ritardo delle conclusioni del pubblico ministero con conseguente genericità della doglianza.
Peraltro, la tardività del deposito può rilevare nei limiti in cui risulti che l conclusioni non siano consistite, come nel caso oggetto di analisi, in una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto un contenuto ulteriore e tale da condizionare l’esito del giudizio di appello.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in
quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è, infatti, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (vedi Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 – 01; Sez. U. informazione provvisoria n. 9/2024).
Il quarto ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto censure inerenti alla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di usura aggravata, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
4.1. Deve premettersi che la sentenza oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv, 280654 – 01).
È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
4.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME suffragate dai riscontri forniti dai testi COGNOME e COGNOME nonché dalle intercettazioni ambientali in atti) idonei a
dimostrare la penale responsabilità del ricorrente; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
4.3. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa COGNOME risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal COGNOME né alcun interesse all’accusa da parte della persona offesa (vedi pagg. da 8 a 10 della sentenza impugnata e pagg. da 9 a 13 della sentenza di primo grado).
L’iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni delle persone offese in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni del COGNOME.
Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e fondatezza del compendio probatorio, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità.
4.4. Quanto alle censure difensive in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed )rragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata).
Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l’efficacia dimostrativa della sussistenza del contestato reato di usura ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della
decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l’assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito.
4.5. Deve essere, infine, rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare la sussistenza delle contestate aggravanti, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che il COGNOME, nella sua qualità di imprenditore artigiano, versava in stato di bisogno in quanto lo stesso, dovendo far fronte ad una notevole situazione debitoria, ha dovuto accettare condizioni di prestito inique ed onerose dettate dal COGNOME, condizioni che lo ponevano in uno stato di necessità che ne comprometteva la libertà negoziale in modo assai significativo (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata e pag. 13 della sentenza di primo grado).
I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso dell’univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall’art. 644 cod. pen. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (cfr. in proposito Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, COGNOME, Rv. 266162 – 01, Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259962- 01; Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279548 – 01).
Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 – 01; Sez. 3, n. 36324 del 14/05/2024, Ciprone, non massimata).
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l’avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva deve essere dato alle parti solo allorquando il giudice ritenga di poter addivenire alla sostituzione alla stregua della valutazione discrezionale che gli è demandata dalla norma (vedi Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01; Cass. Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, NOME, non massimata).
Il settimo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, NOME, non massimata).
La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale in ragione del “concreto disvalore della condotta” (vedi pag. 10 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata e Sez. 4, n. 37217 del 03/07/2024, Sher, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 03 ottobre 2024.