Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37488 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Pagani il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte/memoria trasmesse in data 1 novembre 2025 con le quali il difensore dell’imputato si Ł riportato alle conclusioni contenute nel ricorso principale.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 14 febbraio 2019 del Tribunale di Torre Annunziata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’COGNOME in relazione ad una serie di reati di ricettazione di assegni di provenienza delittuosa (capi A, C ed E della rubrica delle imputazioni) e di truffa (capi B, D ed F) consumati in un arco temporale compreso tra il 12 settembre 2012 e il 12 marzo 2015.
All’imputato risulta contestata e ritenuta le recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione, non essendovi prova della sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati in contestazione e neppure che l’COGNOME abbia avuto il possesso degli assegni di cui alle imputazioni;
Erronea valutazione delle prove essendo solo presunta la consapevolezza dell’imputato della provenienza delittuosa dei titoli di credito;
Vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
Violazione di legge ed illogicità della decisione che avrebbe dovuto portare all’assoluzione dell’imputato;
Illogicità della decisione che avrebbe dovuto portare alla assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Violazione di legge per mancata riduzione della pena e degli ulteriori benefici di
Ord. n. sez. 15305/2025
legge.
Rilevato che , il ricorso in tutte le sue articolazioni Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in relazione agli elementi che hanno fondato la responsabilità dell’imputato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo in relazione ai reati in contestazione allo stesso, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che , altresì, con particolare riguardo ai motivi di ricorso sopra riassunti ai punti 3, 4 e 5, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, gli stessi sono anche manifestamente infondati poichØ il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che , invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
che , infine, anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio dell’imputato si presenta adeguata Ł priva di vizi rilevabili in sede di legittimità in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME