Ricorso Furto Aggravato: Quando la Cassazione dice ‘No’
L’esito di un processo penale non sempre soddisfa le parti coinvolte. Quando una condanna viene confermata in appello, l’ultima spiaggia per l’imputato è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso al giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei motivi per cui un ricorso furto aggravato può essere dichiarato inammissibile, delineando i confini invalicabili per le doglianze del ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Le aggravanti contestate erano l’uso di violenza sulle cose e la commissione del fatto su beni esposti alla pubblica fede. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso per Furto Aggravato
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due pilastri principali:
1. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente la quantificazione della pena. A suo dire, la pena inflitta era sproporzionata, e la Corte d’Appello non aveva giustificato la sua decisione in conformità con i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
2. Mancanza della condizione di procedibilità: In secondo luogo, veniva eccepita la presunta assenza della querela da parte della persona offesa, un atto indispensabile per poter procedere legalmente per il reato contestato in determinate circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente con una motivazione chiara e lineare.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente giustificato la pena, posizionandola vicino al minimo edittale e tenendo conto sia della gravità del fatto che della personalità dell’imputato. Inoltre, erano state concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le plurime aggravanti, dimostrando un’attenta ponderazione.
Sul secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come manifestamente infondato su base puramente fattuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, agli atti del processo era presente la querela regolarmente sporta dalla persona offesa in data 28 agosto 2017. L’affermazione del ricorrente era, quindi, palesemente smentita dalle carte processuali.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due importanti lezioni. In primo luogo, criticare la quantificazione della pena in Cassazione è un’operazione complessa: non è sufficiente lamentare una presunta eccessività, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave nella motivazione del giudice. In secondo luogo, fondare un ricorso su circostanze fattuali facilmente smentibili dagli atti processuali, come l’assenza di una querela, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La verifica attenta degli atti prima di intraprendere un’azione legale si conferma, ancora una volta, un passo fondamentale.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non se la critica riguarda solo la valutazione del giudice. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria, non per riesaminare l’adeguatezza della pena.
Cosa succede se un ricorso si basa su un’affermazione falsa smentita dai documenti del processo?
Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Nel caso specifico, il ricorrente lamentava l’assenza della querela, ma la Corte ha verificato che essa era presente agli atti, rendendo il motivo di ricorso privo di ogni fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14146 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’ Appello di Palermo del 19 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio:
-è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa corte secondo cui graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.( nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti valorizzando la individuazione di una pena vicina al minimo edittale e che ha tenuto conto della gravità del fatto e la personalità dell’imputato, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le plurime aggravanti) i
-Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con cui iM ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità è manifestamente infondato perché è presente in atti la querela sporta in data 28/08/2017 da COGNOME NOME.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell 53 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Presidente